Contributi a fondo perduto, determinante il calo di fatturato 2020
Il nuovo parametro limita anomalie, per esempio per le attività stagionali. Beneficio anche a chi ha cessato la partita Iva nel 2019 e ha riaperto nel 2020
Se il principale punto di cesura tra le misure di sostegno al reddito a favore di imprese e professionisti varate nell’ambito della legislazione emergenziale del 2020 e il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni si manifesta nell’abbandono della logica della frammentazione che aveva informato i precedenti interventi, assume particolare rilievo la discontinuità registrata in merito al parametro temporale assunto quale base di calcolo per la determinazione delle somme spettanti.
Sebbene possa apparire come un mero tecnicismo, infatti, si tratta di una differenza sostanziale, poiché viene finalmente superata una delle principali criticità delle precedenti misure che, circoscrivendo il periodo d’osservazione dei cali di fatturato al solo mese di aprile, potevano generare conseguenze paradossali. Si pensi alle aziende che operano su commessa, penalizzate o favorite da dinamiche contrattuali di maturazione dei Sal o, ancora, a imprese di servizi con cicli di lavoro di medio-lunga durata, rispetto alle quali l’impatto del Covid-19 si è prodotto in momenti non rilevanti ai fini della fruizione degli indennizzi. Ovvero, in misura eclatante, a quello degli operatori stagionali del turismo, penalizzati da attività generalmente concentrate sui mesi estivi e invernali.
Tale criticità viene, quindi, finalmente risolta mediante il riferimento ai risultati conseguiti sull’intero anno 2020, permettendo di attenuare le interferenze di una pluralità di fattori diversi dal virus e dalle connesse restrizioni sulla misura dell’andamento economico degli esercenti attività d’impresa e professionale.
L’articolo 1 del Dl 41/2021, infatti, prevede che hanno diritto a percepire il contributo a fondo perduto i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con partita Iva attiva al 23 marzo 2021. Condizione per beneficiare della misura è aver conseguito nel 2020 un ammontare medio mensile del fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente. Il rispetto di tale requisito, tuttavia, non viene richiesto ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018.
Se la disposizione sembra sufficientemente chiara nella sua articolazione, diverse incertezze possono sorgere in merito a talune fattispecie non codificate. È, ad esempio, il caso dei soggetti che hanno cessato la partita Iva nel 2019 per poi riaprirla nel corso del 2020, anche verosimilmente per l’esercizio della medesima attività. In tal caso si ritiene che il contribuente, in assenza di specifica indicazione in senso contrario, possa rientrare nel novero dei soggetti che hanno avviato l’attività a far data dal 1° gennaio 2019 e che, quindi, maturi il diritto alla percezione del contributo indipendentemente dal rispetto del summenzionato requisito. In merito alla quantificazione dell’ammontare, conseguentemente, il fatturato realizzato per mezzo della posizione cessata non rileverebbe: il contribuente, quindi, avrebbe diritto a percepire l’importo minimo di mille euro previsto dal comma 6 della norma.
Una ulteriore fattispecie attiene a quei soggetti che hanno variato la tipologia di attività svolta tra il 2019 e il 2020: anche questo caso non viene specificamente contemplato né dalla disposizione normativa né dalla guida varata dalle Entrate.
In merito si ritiene che – in assenza di una specifica preclusione – l’accesso al contributo debba essere consentito nel rispetto delle condizioni generali individuate dalla norma. In altre parole, quindi, occorrerà preliminarmente verificare di aver subito, rispetto all’anno precedente, un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% e, in caso positivo, determinare l’ammontare del contributo spettante applicando a tale differenza i coefficienti “dimensionali” previsti dal comma 5.
Per quanto riguarda, infine, ulteriori casi particolari può essere utile fare riferimento alla circolare delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020 che, in merito all’analogo contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del decreto Rilancio, tratta una ampia casistica di fattispecie, tra le quali il caso, molto comune e risolto positivamente, del diritto alla percezione dell’indennizzo da parte di società in liquidazione volontaria.