Contributi Pa in nota integrativa, niente rendicontazione per i corrispettivi
La circolare Assonime n. 5 di ieri analizza la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche la cui formulazione sin dall’origine ha sollevato problemi interpretativi e applicativi in ragione della sua scarsa chiarezza. Vediamo in sintesi i principali approfondimenti contenuti nel documento.
Ambito oggettivo
Il comma 125 dell’articolo 1, della legge n. 124/2017 si riferisce a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti». Premesso che per definire l’ambito oggettivo di applicazione della norma non ci si può limitare a un’interpretazione letterale ma occorre una lettura sistematica, Assonime concentra l’attenzione sugli obblighi in capo alle imprese.
In particolare, l’associazione ritiene che la disciplina dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che non costituiscono un corrispettivo per le prestazioni dell’impresa ma che, viceversa, rientrano nel novero dei vantaggi economici/ liberalità. Non sarebbe dunque necessario inserire in nota integrativa le somme ricevute dall’impresa come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture né i contratti di sponsorizzazione che la giurisprudenza qualifica come contratto a prestazioni corrispettive.
Se con riferimento agli incarichi retribuiti nel mondo delle imprese è probabile che il richiamo normativo sia da intendere come rivolto esclusivamente a ciò che esula dall’esercizio tipico dell’attività, è necessario un chiarimento sull’applicazione dell’obbligo di pubblicare i «vantaggi economici di qualunque genere ricevuti» dai quali vanno ragionevolmente escluse le misure fruibili da tutte le imprese (si pensi, ad esempio, alle infrastrutture viarie).
Modalità di rendicontazione
Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione, a parere di Assonime, per ottemperare alla normativa vigente e rispettare le esigenze di chiarezza informativa è opportuno dare separata evidenza in nota integrativa delle informazioni richieste dalla legge inserendole in una sezione distinta e chiaramente identificabile.
Rinvio al Registro degli aiuti di Stato
La circolare, inoltre, si sofferma ad analizzare la semplificazione prevista dall’articolo 3-quater, comma 2, del Dl 135/2018 consistente nella possibilità per le imprese di non indicare nella nota integrativa gli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato facendo, invece, un espresso rinvio al relativo Registro nazionale.
Tale facoltà agevola le imprese sollevandole dall’onere di specificare i singoli aiuti ed evitando il problema di specificare nella nota integrativa il valore dei vantaggi ricevuti in forma non monetaria. In particolare, con riferimento agli aiuti ricevuti (anche de minimis) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale aiuti di Stato, sia che si tratti di aiuti ad hoc sia che si tratti di aiuti ricevuti in base a un regime generale, l’impresa può assolvere l’obbligo di pubblicità dichiarando nella nota integrativa tale circostanza, senza necessità di specificarne i dettagli.
Ciononostante, l’impresa può sempre decidere di inserire le relative informazioni nella nota integrativa, laddove, ad esempio, abbia dubbi circa la qualificazione di un vantaggio ricevuto come aiuto di Stato oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro, oppure, a prescindere da tale iscrizione, se ritiene particolarmente rilevanti alcuni dei benefici ricevuti (ad esempio gli aiuti ad hoc).
Maggior termine di approvazione del bilancio
Le incertezze applicative della legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche, peraltro, a parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, potrebbero essere causa di rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà. In tali casi, l’approvazione del bilancio delle Spa e delle Srl potrebbe avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni.