Finanza

Contributo erogato dopo la rinuncia: sanzioni da disapplicare sulla restituzione

Alcune imprese hanno ricevuto comunque il denaro: la circolare non esamina il caso, ma non vanno sanzionate

Il caso non è così raro: una società si affretta a fare domanda per il contributo a fondo perduto, poi si accorge di non averne diritto e invia la rinuncia. Il denaro, però, arriva lo stesso sul conto corrente. E deve essere restituito. Con o senza sanzioni? Ecco il dubbio segnalato a NT+ Fisco da alcuni contribuenti, che riferiscono di aver ricevuto l’accredito del bonifico in seguito alla formale rinuncia, in un caso sei giorni dopo.

La circolare 15/E esamina due situazioni:

a) rinuncia presentata prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale: non si applica alcuna sanzione;

b) percezione del contributo in tutto o in parte non spettante : regolarizzazione dell’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi e sanzioni, queste ultime mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97 (ravvedimento operoso).

Nel caso segnalato dai lettori, la rinuncia è stata presentata prima dell’incasso. Il provvedimento del 10 giugno (al par. 6.1) potrebbe condurre alle sanzioni anche in casi come questo, perché parla di percezione di contributo «in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia». È chiaro, però, che un conto è rinunciare al contributo dopo averlo incassato, un altro riceverlo nonostante la rinuncia già presentata. Francamente non si vede perché un contribuente che ha rinunciato sei giorni prima di incassare il denaro debba essere sanzionato. Soprattutto perché la normativa è complessa e il fabbisogno di liquidità potrebbe aver spinto alcune imprese a fare subito istanza, anche se in più occasioni è stato sottolineato che il contributo a fondo perduto non è legato a un click day e c’è tempo fino al 13 agosto per richiederlo.

In casi come questo, perciò, la soluzione più sensata ci sembra quella di procedere alla restituzione dell’importo incassato (con modello F24 secondo le modalità indicate dalla risoluzione 37/E/2020) senza versare interessi o sanzioni di sorta. L’auspicio è che gli uffici non vadano poi a chiedere sanzioni e interessi in un secondo tempo, anche per considerazioni di “fair-play” tra Fisco e contribuenti in un momento eccezionale di crisi. Anche perché in quest’ultima ipotesi sarebbe preclusa la via del ravvedimento.

In generale, sono diverse le situazioni in cui le imprese potrebbero essersi trovate a dover rinunciare a una domanda presentata in condizioni di incertezza o sottovalutando una causa di esclusione. L’ipotesi forse più frequente riguarda le imprese che si trovavano già «in difficoltà» al 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Uno degli esempi segnalati riguarda una Srl da tempo in liquidazione e con perdite superiori alla metà del capitale sociale sottoscritto. Già non è chiaro se le società in liquidazione sono ammesse al contributo, perché la circolare non affronta espressamente il punto, ed è vero che la partita Iva non risulta ancora cessata, ma l’attività che viene svolta è solo quella di realizzo dell’attivo per estinguere le passività, non più quella che veniva esercitata prima della liquidazione. Inoltre, le società in liquidazione non hanno più un vero e proprio “capitale sociale” ma un “patrimonio netto di liquidazione” che, se positivo in sede di bilancio finale, porterà a una attribuzione ai soci. Molto spesso, le perdite pregresse e di periodo hanno aggredito una buona fetta (se non tutto) il capitale.

Non c’è da stupirsi se, man mano che emergevano le perplessità su queste situazioni, alcune imprese abbiano inviato la rinuncia al contributo, pur avendo avuto comunicazione dall’Agenzia della spettanza dello stesso. Perché sanzionarle se restituiscono tempestivamente ciò a cui avevano già rinunciato?


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