Finanza

Contributo a fondo perduto per la riduzione affitto: al via le domande online

Il provvedimento delle Entrate apre il canale web con invio possibile fino al 6 settembre ed erogazione nel 2022

di Cristiano Dell'Oste

Arrivano le istruzioni per chiedere il contributo a fondo perduto riservato ai locatori che riducono il canone d’affitto, previsto dal decreto Ristori (articolo 9-quater del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176). Secondo il provvedimento delle Entrate, le domande possono essere presentate online da martedì 6 luglio al prossimo 6 settembre.

La procedura web delle Entrate può essere usata sia dai cittadini (accedendo con Spid, Cie o credenziali Fisconline) sia dagli intermediari abilitati (con Entratel, predisponendo e inviando un’istanza per volta). Il sistema messo a punto dall’Agenzia permette di selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente e precompila i campi dell’istanza. Le Entrate hanno messo online anche una Guida dedicata.

Il contributo è pari al 50% della riduzione di canone applicata nel 2021 e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore (ad esempio, con uno sconto di 100 euro mensili da luglio a dicembre, cioè 600 euro totali, il contributo massimo teorico è 300 euro). La dotazione, però, è soltanto di 100 milioni. Perciò, dopo il 31 dicembre 2021, in base alle istanze e alle rinegoziazioni comunicate, l’Agenzia calcolerà il contributo effettivamente spettante. L’erogazione avverrà nel 2022 direttamente con accredito sul conto corrente indicato nella richiesta; non è indicata una data precisa.

Attenzione: come chiariscono anche le istruzioni, ogni locatore deve compilare una sola domanda e inserire tutte le riduzioni del canone per le quali chiede il contributo. È il caso, ad esempio, di chi ha dato in locazione due abitazioni, ma anche di chi ha ridotto due volte lo stesso canone. Il limite del contributo riferito “al locatore” e non “all’immobile” premia le case possedute in comproprietà: così, marito e moglie che titolari di un’abitazione affittata possono arrivare a 2.400 euro totali. Ma dovranno presentare due domande perché l’aiuto è riferito all’individuo e non al contratto.

Il termine ultimo del 6 settembre fa sì che ci possano essere rinegoziazioni successive alla presentazione dell’istanza: pensiamo a una richiesta inviata il 1° settembre 2021 per una riduzione che avrà effetto dal 1° ottobre 2021. In questo caso, le mensilità interessate dal contributo saranno quelle da ottobre a dicembre 2021, ma bisognerà comunicare alle Entrate l’avvenuta rinegoziazione entro il 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che il contributo - per legge - spetta ai soli contratti che erano già in essere alla data del 29 ottobre 2020, riguardanti case locate in Comuni ad alta tensione abitativa e usate come abitazione principale dall’inquilino (serve la residenza, secondo l’Agenzia). Rientrano nel campo del contributo sia i contratti a canone concordato sia quelli a canone libero, anche se stipulati da locatori titolari di partita Iva e diversi dalle persone fisiche (codifiche di registrazione L1, L2 e L3) Inoltre, le riduzioni devono essere accordate dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021: quelle decise al di fuori di questa finestra temporale non danno diritto all’aiuto.

In caso di errori nell’istanza, fino al 6 settembre si potrà inviare un’istanza sostitutiva (la domanda nuova sostituisce sempre tutte quelle precedenti) o una rinuncia totale e definitiva. Dal 7 settembre a fine anno, invece, si potrà solo rinunciare.

Se il contratto dovesse poi risolversi anticipatamente prima della fine del 2021, il locatore dovrà registrare la risoluzione così che l’Agenzia possa calcolare correttamente il contributo. Idem nell’ipotesi di proroga di un contratto per il quale era inizialmente prevista la scadenza tra la data di invio della richiesta e la fine dell’anno.

Per presentare correttamente la domanda è importante verificare che i dati di partenza siano stati registrati correttamente. Se dovessero emergere dimenticanze o errori nella registrazione del contratto o nella comunicazione della rinegoziazione, l’Agenzia ricorda che - per correggerli - non si potrà procedere online: bisognerà rivolgersi allo sportello dell’ufficio territoriale presso cui è stato registrato il contratto, prima della presentazione dell’istanza di contributo (sfruttando anche il servizio Elimina code).

Paradossalmente, una complicazione nella procedura deriva da una recente semplificazione. Con la conversione del decreto Crescita di due anni fa (legge 56/2019) è stata “de-sanzionata” la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione dei contratti in cedolare secca. Quindi potrebbe esserci un contratto “4+4” che ha iniziato il secondo quadriennio nel 2020, per il quale il locatore non ha comunicato al Fisco la proroga ma che ha – ovviamente – tutti i crismi per ottenere il contributo. In questo caso, avverte l’Agenzia, prima di presentare l’istanza il locatore dovrà comunicare la proroga.

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