Finanza

Fondo perduto, al via le domande: attività aperte nel 2019 anche senza calo di fatturato

Aperto il canale per le domande. L’Agenzia ritocca il provvedimento. Test individuale sul fatturato per il professionista in uno studio associato

di Stefano Vignoli

Fondo perduto al via, a comunicare l’apertura del canale è stata l’Agenzia intorno alle 1o del 30 marzo. Ma non è la sola novità. Con una correzione al provvedimento che regola il contributo a fondo perduto (77923 del 23 marzo 2021), le Entrate tolgono ogni dubbio sul criterio di calcolo dell’aiuto in caso di avvio dell’attività dal 1° gennaio 2019.

In questa ipotesi, è possibile accedere al contributo anche in assenza di calo del fatturato del 30%: pertanto, l’aiuto può essere concesso anche ai soggetti che abbiano registrato un incremento di fatturato. In quest’ultimo caso, così come per le attività con apertura della partita Iva dal 1° gennaio 2020 al 23 marzo 2021 che non avranno base 2019 da raffrontare, il contributo competerà nella misura minima di mille euro, che sale a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il ritocco alle regole - deciso con il provvedimento 82454/2021 del 29 marzo - si riferisce a tutti i potenziali beneficiari, e riguarda anche i professionisti iscritti agli Ordini, che erano tra i grandi esclusi del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio (e delle sue riedizioni). L’articolo 25, comma 2, del Dl 34/2020 escludeva infatti dalla platea dei beneficiari i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria in base ai Dlgs 509/1994 e 103/1996.

Ricordiamo che, per tutti, le domande possono essere presentate a partire da martedì 30 marzo e fino al 28 maggio.

Il criterio per i professionisti
Se il limite massimo di 10 milioni di euro di compensi percepiti nel 2019 escluderà un numero esiguo di potenziali beneficiari, l’assenza di un limite minimo di compensi permetterà di accedere al beneficio anche ai forfettari e ai minimi che giustifichino un calo medio mensile del fatturato dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto al corrispondente valore del 2019.

Come per le imprese, anche il professionista deve raffrontare il fatturato 2020 con il 2019 non rilevando invece i compensi percepiti nei due anni: occorre infatti fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione prestazione dei servizi o di cessione di beni (articolo 6 del Dpr 633/1972).

In sostanza, nella generalità dei professionisti, occorrerà raffrontare la somma del rigo VE50 (volume di affari) e del rigo VE40 (cessione di cespiti) del modello Iva 2021 con il corrispondente valore che emerge dal modello Iva 2020 e, in assenza di dichiarazione Iva, come per i minimi e forfetari, sarà necessario verificare le fatture emesse nei periodi di imposta 2020 e 2019, non rilevando la data di incasso.

Il calcolo per gli studi associati
Le regole per l’attribuzione del contributo non variano nel caso la professione venga svolta in forma associata.

Ma come devono comportarsi i professionisti che hanno due posizioni attive essendo associati di associazione professionale oltre ad avere una partita Iva individuale? Considerato il riferimento normativo ai «soggetti titolari di partita Iva» si può ritenere che la verifica della spettanza del contributo debba essere fatta separatamente dal professionista e dallo studio associato.

Così, ad esempio, il professionista che ha registrato un calo del fatturato (e dei compensi) passato da 100mila euro a 50mila euro dovrebbe poter beneficiare del contributo a fondo perduto, pari a 2.500 euro, anche quando lo studio associato di cui fa parte abbia registrato una crescita del fatturato 2020 rispetto al 2019.

Infine, come per le imprese, anche il contributo erogato ai professionisti, non concorre alla base imponibile ai fini Irpef e Irap.

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