Controlli e liti

Contributo di lite più salato se l’avvocato dimentica la Pec

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nel processo tributario telematico la Pec acquisisce un ruolo fondamentale sia per le notifiche sia per le comunicazioni della commissione tributaria.

L’obbligo

L’articolo 18 del Dlgs 546/92 prevede espressamente che nel ricorso o nel primo atto difensivo debba essere indicato l’indirizzo Pec del difensore. Questa indicazione, da riportare anche nella schermata in sede di costituzione in giudizio attraverso il portale Sigit equivale al domicilio digitale eletto, l’unico valido per le comunicazioni e le notificazioni necessarie nel processo.

È possibile indicare più indirizzi Pec relativi a ciascuno dei difensori nominati dal ricorrente/appellante. Nelle controversie in cui la parte sta in giudizio personalmente, il ricorrente ha facoltà di indicare un indirizzo di Pec presso cui ricevere le comunicazioni.

La mancata indicazione della Pec del difensore o la mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario, comportano il deposito in segreteria della Commissione tributaria competente delle relative comunicazioni.

La norma sulle spese di giustizia (articolo 13 del Testo unico) dispone che ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di Pec nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. In proposito, il Mef (circolare 1/2011) aveva precisato che l’omissione potesse essere sanata tempestivamente dalla parte – previa richiesta, anche informale, della Segreteria della commissione competente – con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che l’atto venga notificato alla controparte prima del deposito. Si tratta di una disposizione che potrebbe ritenersi superata (atteso che in sede di costituzione telematica è obbligatoria l’indicazione della Pec per poter procedere), ma per evitare onerose conseguenze è opportuna l’indicazione già nel ricorso introduttivo.

Notificazioni e comunicazioni

La necessità di indicare l’indirizzo Pec deriva dall’obbligo previsto dalla norma per le notificazioni e le comunicazioni. A questo scopo occorre che il gestore di posta elettronica certificata del destinatario generi e trasmetta la ricevuta di avvenuta consegna.

Indipendentemente dalle modalità di deposito effettuato, ossia cartaceo (ad esempio per gli atti notificati fino al 30 giugno 2019) o telematico, l’utilizzo della Pec per le comunicazioni processuali risulta comunque operativo, con la conseguenza che la Commissione tributaria informerà il difensore solo tramite Pec, e si intendono perfezionate con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

Gli atti processuali non possono essere depositati tramite Pec. Se da un lato, quindi, è obbligatoria la notifica alla controparte del ricorso/appello tramite posta elettronica certificata, dall’altro, il difensore non può utilizzare tale canale per depositare atti o comunicare con la commissione tributaria. A questo fine, infatti, è necessario l’utilizzo del portale della giustizia tributaria.

È opportuno che gli atti da notificare via Pec alla controparte, che di fatto avviano il processo tributario telematico, siano già completi in modo da non doverli ulteriormente modificare una volta firmati digitalmente.

Come reperire gli indirizzi Pec

Normalmente, l’indirizzo Pec cui notificare l’atto è indicato nel provvedimento da impugnare. In ogni caso, nei siti istituzionali delle diverse amministrazioni ovvero nella pagina web www.indicepa.gov.it/documentale/index.php è possibile reperire i dettagli di ogni ufficio. Per la parte privata, invece, gli indirizzi pec sono reperibili al sito www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies.

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