Contributo unificato e spese di lite si recuperano con il giudizio di ottemperanza
La società contribuente, vittoriosa nel giudizio tributario, deve proporre ricorso per ottemperanza al fine di ottenere il rimborso del contributo unificato nonché il pagamento delle spese di giustizia liquidate a suo favore e poste a carico della parte resistente. Pertanto va dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla contribuente con il rito ordinario contro il silenzio-rifiuto volte ad ottenere il rimborso del contributo unificato anticipato e le spese processuali. Così la sentenza 154/1/18 della Ctp Varese ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
Questi gli argomenti posti a base della decisione. La contribuente, per ottenere le somme liquidate con sentenza (contributo unificato, e spese processuali), non deve proporre ricorso ordinario, perché l’azione non si sostanzia nell’impugnazione di un atto impositivo emanato dell’Amministrazione finanziaria. Per contro deve applicare specificatamente il giudizio di ottemperanza, come previsto dall’articolo 70 del Codice di procedura tributaria, unico strumento previsto per ottenere l’esecuzione della sentenza.
La vicenda
Una Spa si oppone ad atto impositivo emanato dall’agenzia delle Entrate e vince entrambi i gradi di merito. Il giudice di appello, oltre a respingere il gravame dell’agenzia, condanna l’ente impositore al pagamento delle spese di lite che liquida in 20mila euro in favore della società contribuente con sentenza dell’ottobre 2016 nonché al rimborso del contributo unificato anticipato. Ma l’Amministrazione non ottempera e la contribuente promuove ricorso innanzi la Ctp impugnando il silenzio-rifiuto e chiedendo alla Ctp di ordinare all’Amministrazione di emettere il relativo mandato di pagamento.