Contributo unificato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche con la rinuncia
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia tributaria, sebbene inammissibile, impone a colui che l’ha proposto di assolvere comunque il contributo unificato anche in caso di rinuncia. Il termine di trenta giorni, decorrenti dal deposito dell’atto per la notifica dell’invito di pagamento del contributo unificato omesso o insufficiente ha natura ordinatoria e non è un atto autonomamente impugnabile in sede tributaria. Il diritto alla riscossione del contributo unificato si prescrive in dieci anni. Sono questi alcuni dei chiarimenti che l’agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 29/E/2017 .
Ma andiamo con ordine. Come per l’istaurazione dei giudizi civili, amministrativi e tributari, anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è obbligatorio assolvere, per l’iscrizione a ruolo della controversia, il contributo unificato determinato nella misura fissa di 650 euro aumentato della metà se non viene sanata l’eventuale omissione dell’indicazione della Pec, del fax e del codice fiscale.
Con l’istituzione dei codici tributo ( risoluzione 123/E/2017 ), operativi dal 1° novembre 2017, per il pagamento del contributo unificato è obbligatorio avvalersi del modello F24 Elide, il quale dovrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica e senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
Chiarite la misura e le modalità di pagamento, la circolare si sofferma evidenziando l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria da cui consegue in ogni caso, con la proposizione del ricorso, la nascita dell’obbligazione tributaria e quindi il pagamento del contributo anche se si rinuncia al ricorso.
Per quanto riguarda le procedure di controllo e di riscossione viene chiarito che la verifica del regolare assolvimento del contributo unificato è demandato all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato; se quest’ ultimo è stato emesso dall’agenzia delle Entrate, spetterà alla stessa procedere all’accertamento e alla riscossione anche nell’eventuale inammissibilità del ricorso straordinario.
Relativamente, invece, alle regolarizzazione degli eventuali omessi o carenti versamenti, il provvedimento sottolinea come la regolarizzazione del pagamento entro un mese dalla notifica dell’invito, a cui non si applica la sospensione feriale, mette al riparo dall’ulteriore onere sanzionatorio e dagli interessi. In questo caso, per il versamento si dovrà utilizzare il modello F23.
In assenza di pagamento spontaneo entro trenta giorni dalla notifica dell’invito, l’Ufficio competente notificherà, decorsi dieci giorni previsti per il deposito della ricevuta di versamento, un apposito atto contenente le somme dovute a titoli di contributo, di interessi e della sanzione variabile dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto. Il mancato pagamento comporterà la riscossione coattiva della pretesa il cui diritto potrà essere fatto valere nel termine di prescrizione decennale ordinaria. L’invito di pagamento costituisce atto interruttivo della prescrizione.
A seguito del decreto che ha stabilito le modalità di versamento del contributo unificato le attività di controllo, accertamento e riscossione non saranno più devolute ai rispetti enti che hanno emanato l’atto, ma alle segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Agenzia delle Entrate, circolare 29/E/2017