Contro i reati «231» ammesso il sequestro impeditivo
Si irrobustisce l’arsenale a disposizione dell’autorità giudiziaria contro gli illeciti societari. Alle sanzioni interdittive previste dal decreto 231 del 2001 si può accompagnare il sequestro impeditivo. Lo ammette la Corte di cassazione con la sentenza 34293 della seconda sezione penale, depositata ieri.
La pronuncia ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di una Srl indagata per il reato di truffa aggravata perché, secondo l’accusa, avrebbe ottenuto finanziamenti pubblici con l’artificiosa creazione di tre serre fotovoltaiche. La difesa aveva sostenuto l’inapplicabilità agli enti del sequestro impeditivo (quello previsto dall’articolo 321 del Codice di procedura penale, sui beni che sono stati utilizzati per la commissione del reato) che, tra l’altro, si andrebbe a sovrapporre alla misura interdittiva della sospensione dell’attività. Sugli impianti perciò la misura andava del tutto esclusa.
La Corte però chiarisce in un primo passaggio che il perimetro di applicazione del sequestro impeditivo non coincide con le misure interdittive per una serie di ragioni: innanzitutto per la temporaneità della misura interdittiva, mentre il sequestro è tendenzialmente definitivo se, dopo il giudizio di cognizione, è disposta la confisca; in secondo luogo per l’effetto, visto che la misura interdittiva paralizza l’uso del bene solo in maniera indiretta, mentre il sequestro interviene direttamente sul bene stesso, impedendo che venga utilizzato per commettere altri reati.
Il sequestro poi è indirizzato contro i beni, sottraendoli a chi ne ha la disponibilità, a tutela della collettività; le misure interdittive sono rivolte contro la società, tanto è vero che i criteri per la loro applicabilità sono simili a quelli previsti per le misure cautelari personali.
Fatta questa distinzione, la Cassazione osserva che il sequestro impeditivo non si sovrappone alle misure interdittive dal momento che si tratta di un istituto di portata generale e che lo stesso decreto 231 ammette, all’articolo 34, l’applicabilità delle norme del Codice di procedura penale, se compatibili, anche agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Certo, conclude la Corte, il sequestro impeditivo potrà essere applicato anche nei confronti della persona fisica, indagata o imputata, che utilizza il bene di proprietà dell’ente, ma si tratta di un’ipotesi che non è mai sostitutiva, semmai aggiuntiva. «Il che significa, in ultima analisi che, oltre all’espressa e speciale ipotesi prevista dall’articolo 53 del sequestro preventivo del prezzo o del profitto del reato, nei confronti dell’ente deve ritenersi ammissibile (in virtù del rinvio alle disposizioni del Codice di procedura penale “in quanto compatibili”) anche la normativa generale del sequestro impeditivo, spettando al pubblico ministero individuare quello più funzionale all’esigenza cautelare che intenda conseguire».
Cassazione, sentenza 34293/2018