Controlli automatici, esclusa la definizione delle liti sulle cartelle
La lite pendente in capo al cessionario di azienda avverso cartelle di pagamento relative al controllo automatizzato non è definibile. Si tratta, infatti, di meri atti di riscossione. A precisarlo è l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 329/2019 di ieri .
Una società chiedeva di definire una lite pendente nella sua qualità di cessionario di azienda: aveva ricevuto cartelle di pagamento per iscrizioni a ruolo derivanti da controllo automatizzato nei confronti della società che aveva ceduto l’azienda.
I provvedimenti venivano impugnati lamentando, tra l’altro, la mancata notifica di atti prodromici alle cartelle (comunicazione bonaria in base all’articolo 36 bis del Dpr 600/73 o analoghi provvedimenti). Le cartelle, quindi, rappresentavano il primo atto con cui la società acquirente l’azienda fosse venuta a conoscenza della pretesa tributaria in qualità di responsabile solidale.
Entrambi i giudici di merito confermavano l’illegittimità della pretesa e l’Ufficio ricorreva in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, a seguito della norma sulla definizione delle liti pendenti, la società richiedeva all’Agenzia di potervi accedere.
L’Agenzia, nella risposta, ha richiamato innanzitutto la circolare n. 6/2019 in base alla quale erano definibili solo gli «atti impositivi», intendendo per tali gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione sanzioni, gli atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati, eccetera. Secondo il documento di prassi, inoltre, restavano esclusi dalla definizione i giudizi riguardanti atti di mera riscossione (ruoli, cartelle e avvisi di liquidazione).
In risposta al quesito l’Agenzia ha ritenuto che la controversia non fosse definibile poiché concernente cartelle di pagamento. Irrilevante, inoltre, la circostanza che si trattasse dei primi atti notificati alla contribuente nella sua qualità di cessionario dei debiti della cedente.
Al riguardo, l’articolo 14 del Dlgs 472/97 disciplina la responsabilità solidale del cessionario per i debiti relativi ad imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda.
La norma non prevede la contestuale notifica al cessionario degli atti diretti al cedente e comunque, nella specie, la controversia riguardava le medesime cartelle ricevute anche dalla cedente quali primi atti di riscossione.
La risposta genera qualche dubbio. Al cessionario dell’azienda, in genere, sono notificate solo le cartelle di pagamento, ossia l’atto per la riscossione delle somme dovute dal cedente, anche nell’ipotesi in cui la pretesa derivi da un avviso di accertamento prodromico. Per queste ipotesi si era sostenuta in passato la possibilità di aderire alla definizione.
È verosimile, quindi, sebbene la risposta non lo precisi, che il diniego sia dipeso dal fatto che la cartella derivasse dal controllo automatizzato e quindi la definizione sarebbe stata comunque preclusa anche al cedente.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 329/2019