Controlli legittimi anche se il titolare non è in sede
Dopo la “tregua” estiva riprendono, in questi giorni, sia le verifiche ed i controlli avviati prima della pausa feriale e temporaneamente sospesi, sia le nuove attività ispettive che, in molti casi, devono concludersi in quest'ultima parte dell’anno. Tra gli aspetti più rilevanti che contribuenti e professionisti devono tener ben presente c’è la questione del contraddittorio preventivo obbligatorio.
Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo la Cassazione 21071/2017 commentata sul Sole 24 Ore di ieri) in assenza di accessi presso la sede del contribuente (“controlli a tavolino”) solo per i tributi armonizzati c’è un obbligo di contraddittorio preventivo a condizione però che il contribuente enunci le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede. Il mancato rispetto di tale contraddittorio, ove obbligatorio, ha effetti particolarmente rilevanti in quanto comporta la nullità del successivo atto impositivo.
Così, ad esempio, una verifica fiscale presso la sede del contribuente avviata in questi giorni, se riguarda anche il periodo di imposta 2012 deve concludersi con la consegna del verbale di constatazione entro i primi giorni di novembre onde consentire, a chi è stato sottoposto al controllo, di produrre memorie nei 60 giorni successivi a tale data senza che il relativo accertamento possa essere emesso (salvo motivate ragioni di urgenza che per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità non possono consistere nella decadenza del periodo di imposta entro la fine dell’anno, nella specie, quest’anno il 2012 ovvero il 2011 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione).
Presenza del titolare
Tra i primi dubbi che sorgono all’inizio dell’ispezione vi è la necessità della presenza dell’imprenditore, del rappresentante legale della società, ovvero di un terzo soggetto (in genere un professionista, all’uopo delegato). Sul punto è stato chiarito (Cassazione 6683/2017) che l’articolo 52 del Dpr 633/72, nel disciplinare gli accessi, prescrive la necessità solo del titolare dello studio o di un suo delegato con riferimento ai locali destinati all’esercizio di arti o professioni. Ne consegue che nella diversa ipotesi in cui l’accesso sia eseguito presso la sede di una società la norma non richiede la presenza del titolare. In ogni caso la delega ad assistere alle operazioni al consulente è valida anche se conferita solo telefonicamente a condizione che ne sia dato conto nel processo verbale.
Motivi e oggetto del controllo
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’hanno giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi da riconoscere al contribuente in occasione delle verifiche (articolo 12, comma 2, legge 212/2000). Con riguardo al motivo, dal verbale di accesso dovrebbe evincersi se la verifica sia d’iniziativa, a richiesta di un altro organo, o abbia altra fonte di innesco. In riferimento all’oggetto, invece, il contribuente deve conoscere ciò che sarà controllato (periodo di imposta, solo determinati rapporti con specifici clienti/fornitori, ecc).
Per estendere l’attività nel corso dell’ispezione (altri periodi d’imposta, altri tributi, ecc), i verificatori devono essere specificatamente autorizzati. In caso contrario, se è dubbia in giurisprudenza la nullità dell’attività svolta priva di una simile autorizzazione, è pacifica invece la responsabilità civile e, in determinate gravi circostanze, anche penale, dei verificatori.
Gli orari del controllo
Le ispezioni nei luoghi destinati ad esercizi commerciali e professionali devono essere svolte durante il normale orario di attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile al loro svolgimento. Anche l’eventuale violazione di tale garanzia secondo la giurisprudenza non comporta l’illegittimità dell’atto impositivo successivamente emesso.
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