Controlli e liti

Controlli più facili sugli italiani che lavorano nel Canton Ticino

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di Roberto Bianchi e Samuele Vorpe

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa (Caa) che prevede tre diverse forme di scambio di informazioni tra le autorità tributarie di differenti paesi:

1 — quello su domanda (articolo 5);

2 — quello automatico (articolo 6);

3 — quello spontaneo (articolo 7).

La Caa è infatti il trattato che consente alla Svizzera di scambiare e di ricevere le informazioni in modo spontaneo con le nazioni che hanno firmato e ratificato la convenzione. Lo scambio spontaneo presuppone la trasmissione di informazioni considerate rilevanti in ambito tributario e non ancora oggetto di una “domanda” da parte della nazione richiedente. L’autorità fiscale di un Paese comunica pertanto di sua iniziativa le informazioni all’autorità competente dell’altra nazione in quanto lo scambio spontaneo non prevede né una richiesta preventiva e né una interazione sistematica.

L’articolo 7, paragrafo 1 della Caa elenca i casi in cui una nazione viene chiamata a trasmettere spontaneamente le informazioni all’altro Stato e, dal tenore letterale dell’articolo 7, paragrafo 1 della convenzione, si può constatare come lo scambio spontaneo venga concepito come obbligatorio, con la conseguenze che le autorità tributarie nazionali non risultano essere libere di decidere se trasmettere o meno le informazioni dovendo adottare, nei casi elencati, un comportamento attivo con il rischio conseguente di non riuscire più a tenere opportunamente distinto uno scambio di informazioni spontaneo da uno scambio automatico.

Nella individuazione delle casistiche oggetto di trasmissione è tuttavia necessario riconoscere che un ampio margine di discrezionalità viene attribuito dalla convenzione alle autorità competenti e pertanto l’articolo 7, paragrafo 1 della Caa, che evidenzia una serie innumerevole di casistiche, è da considerarsi sufficiente per includere nello scambio spontaneo obbligatorio anche le informazioni afferenti i “padroncini” italiani che svolgono la loro attività nel Canton Ticino.
In questo ambito si individua pertanto la possibilità per l’autorità fiscale cantonale di trasmettere spontaneamente all’autorità federale elvetica le informazioni afferenti i “padroncini” italiani sulla base delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2017 e contenute nella Legge federale svizzera sull’assistenza amministrativa in ambito tributario. Si evidenzia infatti che, ai sensi dell’articolo 22a, capoverso 3 della Laaf, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni dovranno inviare spontaneamente e tempestivamente, all’autorità federale, le informazioni disciplinate e rilevanti per la trasmissione alle autorità estere competenti, nel rispetto dell’articolo 7 della convenzione. Sempre l’autorità federale, sulla base del successivo capoverso 4, è chiamata a verificare le informazioni ricevute e a decidere quali tra queste devono essere trasmesse all’altra nazione.
In alternativa allo scambio spontaneo, sulla base di quanto previsto dalla lettera J) della presa di posizione del Canton Ticino in merito alla «Procedura di consultazione in merito alla revisione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale», l’Amministrazione finanziaria elvetica avrà la facoltà di presentare una richiesta di assistenza amministrativa sulla base dell’articolo 5, Caa o dell’articolo 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni, al fine di comprendere se il “padroncino” italiano risulta essere un contribuente tassato illimitatamente in Italia, se nei ricavi dell’anno di interesse risulta essere presente almeno una fattura rilevata dal fisco svizzero e, infine, se il soggetto ha presentato una richiesta di riparto internazionale tra Svizzera e Italia. Questa richiesta è finalizzata a comprendere se esiste effettivamente la possibilità per la Svizzera di tassare il “padroncino” italiano in base a un assoggettamento limitato (possibile in presenza di uno stabilimento di impresa) oppure se l’intero utile aziendale sia da attribuire all’Italia.
Pertanto dal 2017 è in vigore un “supporto” legale che consente all’autorità tributaria elvetica di trasmettere o di richiedere all’Amministrazione finanziaria italiana le informazioni afferenti i “padroncini” che svolgono la loro attività d’impresa nel Canton Ticino, considerando che queste risultano essere verosimilmente rilevanti per la loro tassazione in Italia e, di conseguenza per verificare l’assoggettamento all’imposizione italiana dei proventi di tali attività.

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