Controlli a tavolino senza obbligo di contraddittorio per Irpef e Irap
La violazione da parte dell’Amministrazione all’obbligo di contraddittorio endo-procedimentale non necessariamente comporta l’invalidità dell’atto impositivo così formato. Intanto deve essere il contribuente in sede processuale, senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa, a enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede istruttoria. Poi siffatto obbligo sussiste, anche nel caso di accertamento «a tavolino», unicamente per i soli tributi “armonizzati” mentre per gli altri può valere solo se normativamente prescritto. Così l’ ordinanza 28858/2017 della Cassazione depositata ieri.
Il ricorso
Un contribuente, a seguito di attività ispettiva, viene accertato per il 2009 ai fini Irpef, Irap ed Iva sulla base dello scostamento del volume d’affari dichiarato rispetto agli studi di settore. Ricorre in Ctp affidandosi a due motivi. Intanto l’atto impositivo è illegittimo perché formato in assenza della preventiva instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale. Nel merito la pretesa è infondata in quanto, trattandosi di accertamento su studi di settore, doveva ugualmente essere esperito il contraddittorio preventivo.
La posizione del Fisco
Secondo l’Amministrazione, intanto, non è obbligatorio il contraddittorio trattandosi di accertamento a tavolino. Nel merito gli elementi utilizzati ai fini accertativi sono quelli dichiarati dal contribuente con gli studi di settore ma, per l’evidente antieconomicità della gestione, è stato poi effettuato un accertamento analitico-induttivo in base alle percentuali di ricarico.
La sentenza
Il giudice di primo grado accoglie l’eccezione procedurale e il ricorso e la sentenza, nonostante l’appello dell’Amministrazione, viene poi confermata dalla Ctr. L’Amministrazione non demorde e ricorre per Cassazione mentre il contribuente non si costituisce. Ma la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dopo avere rigettato l’eccezione preliminare sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, nel merito cassa con rinvio.
L’Amministrazione è tenuta al rispetto dell’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto impositivo solo se il contribuente in sede processuale, senza proporre un’opposizione pretestuosa, assolva poi all’onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere durante l’istruttoria. Ciò vale però unicamente per i tributi armonizzati mentre per gli altri il vincolo dell’Amministrazione al contraddittorio endoprocedimentale sussiste soltanto se è stato normativamente previsto.
Nel caso esaminato, conclude la Corte, per l’Irap e Irpef non sussisteva alcun obbligo di preventivo contraddittorio in quanto la verifica fiscale è stata eseguita “a tavolino” e non mediante accesso mentre per quanto riguarda l’Iva, pur vigendo tale obbligo, il ricorrente in sede processuale non ha enunciato le ragioni che avrebbe potuto far valere se questo fosse stato attivato durante l’istruttoria.
Cassazione, ordinanza 28858/2017