Adempimenti

Coop, dichiarazioni in una tranche

di Gian Paolo Tosoni

Le cooperative sottoposte a scioglimento per atto dell’autorità di Vigilanza presentano la dichiarazione dei redditi in un’unica soluzione per tutto il periodo di durata della procedura. Trova, infatti, applicazione l’articolo 183 del Tuir per via della equiparazione di questa procedura di scioglimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa . A precisarlo è la risoluzione 14/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate.

La questione, proposta da un commissario liquidatore, riguardava i corretti adempimenti dichiarativi da porre in essere in conseguenza dello scioglimento di una cooperativa, disposto dall’autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del Codice civile.

Le società cooperative e gli enti che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere le finalità istituzionali per cui sono stati costituiti, ovvero che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o, infine, perché non hanno compiuto atti di gestione, possono essere soggetti allo scioglimento mediante provvedimento adottato dalla autorità di Vigilanza.

Si ricorda che le cooperative possono essere soggette anche alla liquidazione coatta amministrativa; quest’ultima è una procedura concorsuale alternativa al fallimento, applicata a specifiche categorie di imprese individuate dalle leggi speciali al fine di procedere alla liquidazione dei beni dell’impresa per la soddisfazione dei creditori.

Sia nei casi di fallimento che di liquidazione coatta, l’articolo 183 del Tuir dispone che, ai fini delle imposte sul reddito, l’intera fase del procedimento costituisce un «unico periodo d’imposta», quale che sia la sua durata, ancorché sia verificato l’esercizio provvisorio.

La risoluzione di ieri ha, quindi, precisato che la procedura dello scioglimento per atto della autorità di Vigilanza possa essere assimilato a quello di liquidazione coatta con la conseguenza che anche per questa procedura si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 183. Tale equiparazione trova fondamento in diversi fattori tra cui la presenza, in entrambe le procedure, della figura del commissario liquidatore.

Pertanto, nel caso di scioglimento per atto della autorità, si hanno, due autonomi periodi di imposta: il primo decorre dall’inizio del periodo di imposta fino alla data in cui viene emesso il provvedimento ordinatorio della liquidazione o dello scioglimento; nella fattispecie la relativa dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Il secondo periodo va dall’inizio della procedura fino al momento della sua conclusione e, anche in questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo.

La procedura dello scioglimento della società per atto della autorità di Vigilanza non è classificata tra le procedure concorsuali come, invece, avviene per la liquidazione coatta amministrativa.

Tale circostanza rende problematico il recupero dell’Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di tali enti. Si ricorda, infatti, che ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 è consentito il recupero dell’Iva con emissione della nota di variazione in presenza di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo nell’ambito di procedure concorsuali.

A nostro parere, tuttavia, se a seguito della liquidazione per volere della Vigilanza, il creditore che ha emesso fattura non riscuote il corrispettivo in tutto o in parte, la detrazione dell’Iva non riscossa dovrebbe avvenire secondo le regole ordinarie e cioè in presenza di un corrispettivo non percepito se è accertata l’impossibilità di recuperarlo.

Risoluzione 14/E dell’1 febbraio 2017

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