Coop, al socio che esce va restituita la caparra
Il socio che recede dalla cooperativa edilizia ha diritto alla restituzione di tutte le somme anticipate per la costruzione dell’alloggio, comprese quelle versate a titolo di caparra confirmatoria. È quanto emerge dalla sentenza 4326/2018 del Tribunale di Roma , sezione specializzata in materia di Impresa. Questi i fatti. Nel gennaio 2011 l’attore aveva sottoscritto una domanda di ammissione a socio di una cooperativa edilizia; il mese successivo aveva quindi corrisposto 55mila euro in acconto per la costruzione di un appartamento. Nel settembre dello stesso anno l’attore dichiarava di recedere dalla società e chiedeva la restituzione delle somme versate.
La cooperativa, però, rimborsava 30mila euro, trattenendo la restante parte; così il socio ha citato in giudizio la società, chiedendone la condanna al pagamento di 25mila euro. Dal canto suo, la convenuta ha affermato che già nel febbraio 2011 all’attore erano stati consegnati un alloggio e un box; ha quindi sostenuto che l’importo di 55mila euro era stato consensualmente previsto anche a titolo di caparra confirmatoria, sicché la somma non restituita era stata trattenuta come penale per l’inadempimento all’obbligo di pagamento delle rate del mutuo, che l’attore si era impegnato a versare per la realizzazione del programma edilizio.
Nel decidere la lite, il tribunale ricorda, innanzitutto, che nelle cooperative edilizie i rapporti tra soci e società sono di due specie: da un lato, quelli che attengono all’attività sociale, che impongono l’obbligo di contribuzione alle spese di organizzazione e di amministrazione; dall’altro, quelli che si riferiscono «alla peculiarità dello scopo perseguito», e che quindi obbligano i soci a pagamenti per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi. Solo i primi - aggiunge il tribunale, richiamando la sentenza 9393/2004 della Cassazione - sono «debiti di conferimento (…) e si ricollegano a un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio»; i secondi esborsi, invece, non sono «strettamente inerenti al rapporto sociale», e quindi gravano, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che li ha effettuati, sul socio che gli subentra e che acquista l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio.
Quindi, i versamenti effettuati per il conseguimento di beni o servizi della cooperativa non seguono - si legge nella sentenza - la disciplina legislativa della quota di partecipazione; sicché, in caso di scioglimento del rapporto sociale, l’ex socio ha diritto alla restituzione delle somme anticipate, «sempre che la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto».
Nella vicenda in esame, quasi 53mila euro erano stati pagati come «anticipazione conto costruzione»; così il tribunale ha condannato la cooperativa alla restituzione di ulteriori 23mila euro, escludendo dal rimborso solo le somme relative alla tassa di ammissione alla società.