Cooperative e consorzi, per il bilancio sociale ancora nessun obbligo
Per cooperative sociali e loro consorzi niente obblighi di adeguamento statutario alle norme introdotte con la riforma del terzo settore e spostamento in avanti dell’obbligo di deposito del bilancio sociale presso il registro imprese. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare del ministero dello Sviluppo economico del 2 gennaio 2019 ( clicca qui per consultarla ), che risolve alcune problematiche interpretative sorte tra gli operatori in merito alle disposizioni applicabili alle cooperative sociali e alle imprese sociali.
A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 112/2017, infatti, le cooperative sociali e i loro consorzi hanno acquisito la qualifica di impresa sociale «di diritto», applicando le disposizioni del nuovo decreto «nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili» (articolo 4 del Dlgs 112/2017). Questa disposizione, tuttavia, ha generato alcuni dubbi sull’ambito applicativo e sul termine di efficacia degli adempimenti relativi al deposito del bilancio sociale, la cui redazione è obbligatoria per tutti gli enti dotati della qualifica di impresa sociale.
Sulla questione era già intervenuto il ministero del Lavoro con nota del 22 febbraio 2018, specificando che fino all’emanazione delle linee guida di cui al Dlgs n. 112/2017 l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali deve ritenersi facoltativa, salvo eventuali obblighi imposti dalla normativa regionale. Questa interpretazione aveva creato più di qualche problematica applicativa tra gli operatori in quanto, almeno formalmente, in contrasto con quanto affermato dal Dm del 16 marzo 2018.
Questo decreto, infatti, ha previsto da un lato che le cooperative sociali acquisiscano la qualifica di impresa sociale in via automatica (attraverso l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative e il registro imprese) e, dall’altro, ha specificato che le imprese sociali sono già tenute alla redazione e al deposito del bilancio sociale, dovendo fare riferimento, nel periodo transitorio, alle linee guida adottate in attuazione della normativa previgente (Dlgs n. 155/2006).
La circolare del Mise fuga ogni dubbio, chiarendo che per le cooperative sociali la redazione del bilancio sociale resta facoltativa fino alla data che sarà indicata dalle nuove linee guida da definire con il decreto di cui all’articolo 9 del Dlgs n. 112/2017. Ciò in quanto la procedura informatica per l’adozione della nuova qualifica di impresa sociale è intervenuta nella seconda metà del 2018, quando era già conclusa la «stagione dei bilanci». Resta ferma, nel frattempo, la possibilità di depositare, ma solo facoltativamente, il documento presso il registro imprese salvo attenersi agli obblighi eventualmente imposti dalle disposizioni regionali.
Viene inoltre confermato quanto già anticipato su queste pagine con riferimento alle modifiche statutarie: per le cooperative sociali non sussiste alcun obbligo di adeguamento alle disposizioni del Dlgs n. 112/2017, in ragione dell’acquisizione di diritto della nuova qualifica di impresa sociale.
La circolare del Mise interviene, inoltre, su alcune questioni riguardanti le imprese sociali neocostituite e quelle che hanno assunto la qualifica in base alla normativa previgente. Per le prime, viene chiarito che il deposito dei bilanci non rappresenta un requisito per il riconoscimento dello status di impresa sociale: nell’ipotesi in cui l’impresa sia neocostituita, pertanto, al momento della richiesta di iscrizione nella sezione speciale non è tenuta a depositare i bilanci (non ancora approvati nel primo anno di attività). Per le seconde, viene chiarito che la possibilità di adottare le modifiche statutarie di adeguamento con i quorum dell’assemblea ordinaria non fa venir meno, in ogni caso, la necessità dell’intervento notarile.
Mise, circolare 3711-C del 2 gennaio 2019