Cooperazione Italia-Svizzera per scovare i titolari di conti «irregolari»
Dal 2 marzo 2017 è in vigore un accordo tra l’Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera (Afc) e il Mef per rendere operative le domande raggruppate in materia di assistenza amministrativa sulla base dell’articolo 27 CDI-Ita. Secondo il comunicato stampa del Mef del 14 marzo 2017 la domanda raggruppata italiana concerne in particolare quei «contribuenti recalcitranti, cioè i clienti italiani a cui è stato richiesto dai propri istituti finanziari ma hanno rifiutato di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate. Le richieste di gruppo generano elenchi nominativi in risposta, che potranno dare origine ad ulteriori richieste di informazioni più dettagliate».
A norma dell’articolo 1 dell’Accordo del 2 marzo 2017, le domande raggruppate italiane potrebbero riguardare qualsiasi conto detenuto nel periodo intercorso tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016, da clienti residenti in Italia presso istituti finanziari svizzeri. L’articolo 2 precisa che la richiesta raggruppata italiana potrebbe riferirsi quindi anche ai titolari dei conti cosiddetti “clienti recalcitranti”, ai quali è stata inviata una lettera in cui veniva annunciata la chiusura del conto in assenza di una prova che questo fosse stato dichiarato e alla quale non è stato dato seguito. Le domande raggruppate italiane indirizzate, secondo i termini dell’Accordo del 2 marzo 2017, ai “clienti recalcitranti” sarebbero pertanto finalizzate a individuare i clienti i cui averi patrimoniali avessero lasciato la Svizzera prima dell’introduzione dello scambio automatico. Potrebbero tuttavia ancora restare indenni dall’accertamento fiscale i contribuenti italiani che avessero essi stessi trasferito la propria residenza. Per questa ragione, il Dlgs 193/2016 ha previsto il potenziamento dell’azione di controllo da parte dell’Ufficio nei confronti dei contribuenti che non hanno regolarizzato la propria posizione “nascondendosi” dietro un trasferimento di residenza all’estero.
La domanda raggruppata italiana potrebbe quindi indirizzarsi verso liste selettive di cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza dal 1° gennaio 2010 così da sottrarsi, dapprima, alle richieste degli istituti finanziari svizzeri volte a dimostrare la conformità fiscale dei propri averi e, in seguito dal 31 dicembre 2016, al meccanismo dello scambio automatico delle informazioni. Ancorché la clausola di scambio delle informazioni, secondo il protocollo di modifica tra Italia e Svizzera del 23 febbraio 2015, può riferirsi soltanto a fatti e circostanze realizzate successivamente a tale data, il trasferimento della residenza - quand’anche precedente - non può che costituire un elemento indiziario.
Poiché i dati relativi all’iscrizione all’Aire sono noti all’autorità italiana, avrebbe luogo in questo caso una richiesta di massa, indirizzata quindi a una lista di clienti indicati nominalmente. Nella misura in cui, invece, la domanda si rivolgesse a clienti italiani che, secondo i dati raccolti dagli istituti finanziari svizzeri, risultino avere trasferito la loro residenza e quindi la domanda si fondasse su un modello di comportamento omogeneo senza indicare i contribuenti facenti parte del gruppo toccato della domanda, si avrebbe invece a che fare con una domanda raggruppata, per la quale incombe al detentore delle informazioni individuare i soggetti toccati sulla base di criteri forniti dallo Stato richiedente.
L’Alta Corte ha ricordato che lo Stato postulante deve essere in grado di formulare una domanda di assistenza amministrativa anche in caso di conflitti di residenza effettivi, al fine di ottenere dallo Stato interpellato i documenti che gli permettano di sostenere la sua pretesa concorrente rispetto a quella dell’altro Stato. Pertanto, quando una domanda verte su di un contribuente che entrambi gli Stati contraenti considerano come uno dei suoi residenti fiscali, il ruolo della Svizzera si limita, in qualità di Stato interpellato nel quadro dell’assistenza amministrativa, a verificare che il criterio di assoggettamento al quale lo Stato richiedente ricorre per determinare la residenza fiscale si possa ritrovare in quelli statuiti dalla CDICaccia ai “falsi applicabile.
Il comunicato del Mef sull’accordo tra Italia e Svizzera
Il testo dell’Accordo tra Italia e Svizzera (in inglese)