Corrispettivi, il servizio di trasporto per i dipendenti è attività marginale
Costi per servizi di mensa riaddebitati ai dipendenti esonerati dall’obbligo di certificazione mediante corrispettivo telematico sino a quando non interverrà un apposito decreto ministeriale, a differenza dei servizi di trasporto offerti ai lavoratori che invece, quando e se costituiscono operazioni marginali, risultano esclusi solamente sino al prossimo 31 dicembre 2019.
Con la risposta ad interpello n. 159/E pubblicata ieri l’Agenzia delle entrate chiarisce il quadro anche sulla base delle attività individuate dal Dm del 10 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, come esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La riduzione dei termini ordinari di accertamento fiscale resta esclusa per il 2019 in caso di mancato esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi che poteva essere effettuata entro il 31 dicembre 2018.
L’interpello
La società istante fornisce ai propri dipendenti sia il servizio di mensa che quello di trasporto sino al luogo di lavoro. La mensa viene gestita da imprese esterne che fatturano le proprie attività al datore di lavoro il quale, a sua volta, si fa carico quasi integralmente del costo addebitando tuttavia a ciascun dipendente un importo forfetario per ogni pasto fruito.
Analogamente opera relativamente ai servizi di trasporto avvalendosi di un’impresa che emette fatture mensili calcolate in base ai giorni di servizio ed al costo della tratta percorsa. Per il trasporto, il datore di lavoro si fa carico dell’intero costo del servizio imputando a ciascun dipendente, in caso di utilizzo, un importo mensile forfettario. In entrambi i casi, i relativi corrispettivi costituiscono operazioni marginali, in quanto inferiori all’1% del volume d’affari complessivo, e non viene rilasciato al lavoratore alcun documento: i costi sono addebitati in busta paga e l’ammontare dei corrispettivi giornalieri si annota nel registro.
Senza fornire alcuna soluzione interpretativa, la società istante ha sottoposto una serie di quesiti a tutti collegati all’obbligo di certificare i relativi corrispettivi con registratore telematico o, in alternativa, di continuare ad annotarli sul registro dei corrispettivi.
Risposta
L’Agenzia delle entrate motiva le proprie risposte richiamando il criterio della marginalità, che consente di escludere memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo fino al 31 dicembre 2019. Per il 2019 sia il servizio di mensa che quello di trasposto dipendenti sono esclusi dall’obbligo di corrispettivo telematico.
Il servizio mensa, in particolare, oltre ad essere quantitativamente marginale, rientra comunque nella previsione dell’articolo 2, comma 1, del Dpr 696/96: i relativi costi sono esonerati quindi, per espressa previsione normativa, sino a quando non interverrà un decreto ministeriale.
Quanto invece ai servizi di trasporto, l’esonero vale unicamente per il 2019 e solamente perché si tratta di attività marginali rispetto a quella principale. Dal 1° gennaio 2020, perciò, tali costi di trasporto addebitati al dipendente andranno documentati con corrispettivo telematico. Resta in ogni caso ferma non solo la possibilità di emettere fatture, anche riepilogative, annotandole cumulativamente ma anche la facoltà di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.
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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware