Adempimenti

Corrispettivi telematici, informazioni dettagliate per il reso

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Nell’era degli scontrini telematici la procedura commerciale del reso di merce sopravvive ai nuovi registratori, ma impone al commerciante l’acquisizione di informazioni per identificare in modo puntuale l’operazione. Questa rilevazione deve, in pratica, consentire l’acquisizione delle informazioni desumibili generalmente dal contenuto della fattura e della nota di variazione.

Questo è quanto si evince dal principio di diritto 21/2019 di ieri con cui l’agenzia delle Entrate ha affrontato uno dei temi più richiesti da parte degli esercenti al dettaglio. Il principio, in primo luogo, sottolinea che restano valide, almeno sul piano teorico, le posizioni espresse dalla stessa Agenzia con le risoluzioni n 154/E/2001 e 219/E/2003, risoluzioni con cui erano stati forniti dei chiarimenti a due operatori che nella propria attività, anche se con modalità diversa, offrivano ai propri clienti la possibilità di restituire i beni che risultavano scadenti ovvero non corrispondenti alle esigenze del cliente stesso.
In effetti, le risoluzioni rispondevano in un contesto in cui lo scontrino fiscale non era ancora telematico ed era informato alle regole imposte dal Dm 23 marzo 1983. Nel nuovo contesto il principio aggiorna le vecchie istruzioni imponendo l’acquisizione di nuove informazioni.
In particolare, al momento in cui il cliente si presenta per rendere il bene in negozio il commerciante deve aprire la pratica di reso, deve attribuire alla pratica un numero di identificazione che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso e deve acquisire tutti quegli elementi probanti l’acquisto originario. In particolare deve acquisire:
•le generalità del soggetto acquirente;
•l’ammontare del prezzo rimborsato;
•i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria;

L’acquisizione di tali informazioni che, come sottolinea il principio 21/2019, sono quelle che teoricamente sarebbero state desumibili se fosse stata emessa una fattura, devono consentire in ogni momento all’Amministrazione di ricostruire le singole operazioni e la corrispondenza delle stesse con l’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.

Da quanto chiarito dall’Agenzia si desume che il commerciante può operare il reso solo se il cliente è in grado di esibire il “documento commerciale” relativo all’acquisto originario. Documento che rispetto al passato è identificato in modo inequivocabile dal codice di identificazione del punto vendita e del relativo registratore telematico. Inoltre, un passaggio operativamente non semplice è rappresentato dell’esatta corrispondenza tra l’ammontare dei corrispettivi trasmessi e quanto registrato. Questo passaggio è delicato e, in effetti, la stessa Agenzia sottolinea che al fine di identificare correttamente le operazioni che si sono realizzate il contribuente può utilizzare le scritture ausiliarie di magazzino.

In effetti, proprio a questo proposito si sottolinea come nelle nuove procedure telematiche diventa essenziale, accanto alla gestione del registratore telematico, l’aggiornamento puntuale e contestuale dei sistemi gestionali proprio allo scopo di giustificare in sede di controllo ovvero su richiesta del fisco le eventuali anomalie che si potrebbero determinare anche perché il reso potrebbe realizzarsi in un negozio diverso da quello in cui è avvenuto l’acquisto originario. Su questo punto l’Agenzia non fornisce puntuali spiegazioni. Dovrebbe essere chiaro, però, anche alla luce delle specifiche tecniche, che il reso è possibile anche in negozi diversi purché riconducibili alla stessa posizione Iva, ma il monitoraggio a livello di contribuente sarà possibile solo, come evidenziato in precedenza, con l’aggiornamento del relativo gestionale.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 21/2019

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