Adempimenti

Corsa a ostacoli per Ires e Ace

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di Luca Gaiani

Scorporo di interessi “virtuali” sui finanziamenti infruttiferi con dubbi per la tassazione Ires e Ace. Le modalità di contabilizzazione dei finanziamenti soci previste dai documenti Oic 15 e 19 generano ricadute fiscali estremamente problematiche.

In assenza di esoneri, l'iscrizione dei finanziamenti soci infruttiferi con la regola derll’attualizzazione comporta l'imputazione di interessi impliciti che vengono contabilizzati a Conto economico per la durata del prestito. Se dai documenti disponibili risulta che la natura della transazione (e dunque l'erogazione di un finanziamento a tasso zero) è il rafforzamento patrimoniale del debitore, si dovrà contabilizzare, in contropartita dello scorporo, non già un onere o un provento finanziario ma, rispettivamente, l'attivo patrimoniale, con un aumento del costo della partecipazione (controllante-mutuante), e il patrimonio, con un incremento delle riserve (società mutuataria).

Questa peculiare impostazione pare riconducibile al seguente schema. La controllante-mutuante rileva a conto economico per la durata del finanziamento interessi attivi “virtuali” al tasso effettivo (fino a riportare il credito al suo valore nominale), i quali non vengono incassati, ma immediatamente “rinunciati” con il conseguente incremento del costo della partecipazione. La mutuataria iscrive interessi passivi (pure virtuali), contabilizzando questa sorta di “rinuncia” del socio-mutante nelle riserve (Oic 28).

Molti sono i dubbi sul regime fiscale di tale impostazione. In primo luogo, ci si chiede se la creazione di interessi passivi che ha come contropartita il patrimonio netto (e non un provento finanziario) generi importi deducibili nei limiti del Rol, ancorché essi non vengano di fatto pagati. La risposta potrebbe essere affermativa considerando il principio di derivazione rafforzata introdotto dal Dl 244/16, ma in questo caso occorre considerare anche il regime della imputazione a patrimonio netto. Qualora, come di norma, il socio non tassi gli interessi attivi “virtuali” (tranne che non si tratti di una società che applica il costo ammortizzato), la “rinuncia al credito” dovrebbe configurare una sopravvenienza attiva imponibile (articolo 88, comma 4-bis, Tuir), dato che questo credito per interessi virtuali ha un costo fiscale pari a zero. Analoghi problemi, in senso opposto, ci sono per gli interessi attivi imputati ad aumento della partecipazione: se si propende per la tassazione (in base alla derivazione rafforzata), la successiva “rinuncia”, essendo a fronte di un provento tassato, dovrebbe incrementare fiscalmente il costo delle azioni, ancorché la derivazione rafforzata dell'articolo 83 Tuir non interferisca con le valutazioni (circolare 7/E/2011). Da ultimo, vanno analizzate le ricadute sull'Ace. Se si propende per la rilevanza reddituale di queste imputazioni, si dovrebbe inquadrare il movimento patrimoniale come derivante da accantonamenti di utili rilevanti per l'Ace. Ma per una risposta definitiva occorrerà attendere fine aprile, data entro cui andrà emanato un decreto ministeriale per coordinare le nuove regole.

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