Corsi esenti Iva, no all’autocertificazione
Per poter esentare da Iva le prestazioni didattiche universitarie rese da una società, non è sufficiente autocertificare che le materie oggetto dei corsi rientrano tra quelle presenti nell’ordinamento universitario. Questo è quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 94 di ieri , in merito alla disciplina Iva applicabile all’erogazione di corsi universitari a distanza non riconosciuti o finanziati da Università o da altri enti pubblici.
In particolare, il quesito verte sulla corretta applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 10, primo comma, n. 20, del Dpr 633/7, che prevede l’esenzione dall’imposta per le prestazioni didattiche di ogni genere se rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
La società istante, prima di interpellare le Entrate, ha cercato di individuare l’ente della Pa titolato a rilasciare, con riguardo alle prestazioni didattiche rese in materie presenti nell’ordinamento universitario, il riconoscimento utile ai fini dell’esenzione Iva in esame. In particolare, la società ha interpellato l’Ufficio scolastico, prima, e il dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca del Miur, poi, ma entrambi si sono dichiarati incompetenti a pronunciarsi.
Solo a quel punto, la società, ritenendo che il riferimento contenuto nell’articolo 10 alle «pubbliche amministrazioni» fosse generico e, pertanto, rivolto anche all’amministrazione finanziaria, ha chiesto che il riconoscimento previsto per l’esenzione venisse rilasciato dalle Entrate, previa presentazione di un’autocertificazione. L’Agenzia evidenzia, innanzitutto, che l’articolo 10 del Dpr 633/72 non fornisce alcuna indicazione sulle condizioni per il riconoscimento che, pertanto, devono essere ricercate in disposizioni normative diverse da quelle fiscali. In proposito, e con particolare riferimento all’attività di formazione nelle materie rientranti nell’ordinamento universitario, il Miur ha chiarito che le istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari in casi indicati da specifiche disposizioni normative e in ogni caso previa autorizzazione da parte del ministero stesso.
Pertanto, le Entrate sostengono che nel caso oggetto di interpello non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’esenzione da Iva, in quanto la società istante non risulta autorizzata dal Miur né, tantomeno, le attività formative da essa svolte sono rese nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici tale da far ritenere sussistente un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere.
Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 94 del 3 aprile 2019
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware