Corte costituzionale: le decisioni depositate il 3 luglio
Il 3 luglio la Consulta si occupa di tributi, previdenza, pena, straniero e salute
TRIBUTI
Sentenza n. 93: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 6/5/2025)
Norme impugnate: Art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, e all’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera 22/07/1972, concluso con regolamento CEE 19/12/1972, n. 2840.
Oggetto: Tributi - Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle importazioni - Confisca - Applicazione, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, delle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine (nel caso di specie: omesso versamento dell’IVA all’importazione di un bene effettuata dalla Svizzera verso l’Italia) - Applicabilità dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 (confisca doganale) alle condotte di contrabbando semplice - Omessa esclusione - Denunciato cumulo sanzionatorio, costituito dall’applicazione della confisca in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla condotta di evasione dell’IVA all’importazione per le operazioni compiute con la Svizzera - Applicazione di un trattamento maggiormente severo rispetto a quanto previsto per le omologhe condotte sia in tema di IVA interna, sia in tema di IVA all’importazione negli scambi intraunionali - Eccessiva afflittività anche rispetto alla disciplina dei dazi.
ord. 167/2024
PREVIDENZA
Sentenza n. 94: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 20/5/2025)
Norme impugnate: Art. 1, c. 16°, della legge 08/08/1995, n. 335, in combinato disposto con art. 1, c. 3°, legge 12/06/1984, n. 222.
Oggetto: Previdenza - Pensioni - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso - Mancata previsione della corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cosiddetto contributivo - Denunciata disciplina che, distinguendo tra calcolo retributivo e contributivo dell’assegno ordinario di invalidità, consente l’integrazione al trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell’assegno, risultando irragionevole e discriminatoria - Eliminazione di tale integrazione per l’assegno ordinario di invalidità, interamente calcolato con il sistema contributivo, non compensata da misure che valgono a rendere sostenibile e giustificato il sacrificio imposto dalla legge - Disposizione che attribuisce ai lavoratori delle somme simboliche, inidonee alle loro esigenze di vita e in alcuni casi inferiori al quantum delle prestazioni assistenziali liquidate in relazione a eventi analoghi – Lesione del canone costituzionale di adeguatezza riconosciuto ai lavoratori.
ord. 206/2024
REATI E PENE
Sentenza n. 95: non fondatezza – inammissibilità (deciso il 7/5/2025)
Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, lett. b), della legge 09/08/2024, n. 114.
Oggetto: Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d’ufficio) – Violazione del principio di uguaglianza, in particolare nella sua specificazione della necessaria ragionevolezza dell’esercizio del potere legislativo, con la necessità che non vi sia una disparità di trattamento tra fattispecie analoghe o esprimenti un disvalore oggettivo ancor più lieve rispetto a quello della fattispecie abrogata – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Inosservanza degli obblighi internazionali, in relazione agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (cosiddetta Convenzione di Merida).
Disparità di trattamento nell’ambito dello stesso settore della pubblica amministrazione, a fronte della persistente rilevanza penale delle condotte commesse dal pubblico ufficiale riconducibili al perimetro dell’art. 353 cod. pen. (Turbata libertà degli incanti).
ordd. 201, 222, 232 e 233/2024; 4, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 25, 33 e 50/2025
STRANIERO
Sentenza n. 96: inammissibilità (deciso il 9/6/2025)
Norme impugnate: Art. 14, c. 2°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come sostituito dall’art. 3, c. 4°, lett. a), del decreto-legge 21/10/2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 173.
Oggetto: Straniero - Immigrazione - Espulsione amministrativa - Trattenimento dello straniero, di cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Previsione che lo straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall’art. 21, c. 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 - Mancata previsione di una disciplina puntuale dei “modi” e dei procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei CPR - Mancata previsione dei diritti e delle forme di tutela dei trattenuti - Omessa indicazione dell’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità dei “modi” di restrizione della libertà personale all’interno dei CPR - Mancata previsione della disciplina del ruolo e dei poteri di tale autorità giudiziaria - Denunciato rinvio, pressoché integrale, a una fonte subordinata - Mancata previsione di una disciplina dei “modi” del trattenimento amministrativo - Omessa individuazione dell’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità di tali “modi” di restrizione della libertà personale, rinviando, pressoché integralmente, a una fonte subordinata - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla detenzione negli istituti penitenziari disciplinata dall’ordinamento penitenziario, che prevede anche ruolo e compiti della magistratura di sorveglianza - Violazione del principio di uguaglianza, con riferimento al diritto alla libertà personale, al diritto di difesa dinanzi a un giudice terzo e imparziale e al diritto alla salute.
ordd. 209, 210, 211 e 212/2024
SALUTE
Sentenza n. 97: inammissibilità (deciso il 10/6/2025)
Norme impugnate: Art. 1, c. 36°, in combinato disposto con l’art. 1, c. 6°, e l’Allegato A alla legge della Provincia di Bolzano 08/05/2020, n. 4.
Oggetto: Salute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attività - Divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale e di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive - Misure generali - Sanzioni in caso di inosservanza - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.
ord. 236/2024