Imposte

Corte Ue: l’antieconomicità dell’operazione non preclude il diritto alla detrazione Iva

La neutralità va garantita a prescindere da finalità e risultati dell’attività

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L’antieconomicità di un’operazione non incide in materia Iva sul diritto alla detrazione. Con la sentenza nella causa C-334/20, la Corte di giustizia Ue richiama l’attenzione su alcuni aspetti della detrazione dell’Iva spesso trascurati dall’interprete, soprattutto in fase accertativa.

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, da cui discende la norma nazionale dell’articolo 19 del Dpr 633/1972, collega il diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi «alla misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta». Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea, la norma va interpretata nel senso che, affinché un diritto alla detrazione dell’Iva gravante sull’acquisto a monte sia riconosciuto al soggetto passivo, deve esistere un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione a monte e una o più operazioni imponibili a valle.

Allo stesso tempo, la Corte ha pure affermato che la detrazione è ammessa quando i costi dei beni/servizi acquistati fanno parte delle spese generali dell’impresa e, in quanto tali, sono componenti del prezzo dei beni/servizi venduti. In altre parole, quando tali costi hanno un nesso diretto ed immediato con tutta l’attività economica del soggetto passivo.

In sostanza, per poter esercitare legittimamente la detrazione dell’Iva, il contribuente deve verificare l’afferenza ad attività imponibili (effettuate o da effettuare) e l’inerenza all’esercizio della propria attività d’impresa. Verifiche e considerazioni aggiuntive non possono, né devono, incidere sulla detrazione, alterando (a volte definitivamente compromettendo) la neutralità dell’imposta.

La sentenza nella causa C-334/20 onferma tale posizione. Secondo la Corte, il fatto che il prezzo pagato sia superiore al prezzo di mercato e l’assenza di un aumento del fatturato del soggetto passivo (che dimostrerebbe l’inutilità delle prestazioni a lui fornite a monte) sono elementi privi di valore nell’ambito della fiscalità dell’Iva, dove la neutralità va garantita qualunque siano le finalità ovvero dai risultati raggiunti dall’attività economica. In questi termini, secondo i giudici europei, l’Amministrazione finanziaria non può neppure procedere a recuperare la detrazione invocando la norma sul valore normale (articolo 80 della direttiva 2006/112/Ce, articolo 14 del Dpr 633/1972) in quanto l’operazione si svolge tra parti indipendenti, ovvero in quanto tra i soggetti coinvolti non sussistono «legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici».

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