Così le regole antiabuso nei gruppi
Ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva, si considerano società del gruppo le controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e altri enti pubblici. È sufficiente che anche un solo soggetto Ace sia incluso nel gruppo. È quanto prevede l’articolo 10 del Dm 3 agosto che ridisegna il perimetro del gruppo ai fini della disciplina antielusiva, non richiedendo più che le operazioni considerate potenzialmente elusive intercorrano tra soggetti inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione dell’Ace (circolari 12/E/2014 e 21/E/2015).
La nuova definizione di gruppo comporta quindi l’applicazione delle disposizioni antielusive anche alle operazioni intercorse con soggetti non residenti, se appartenenti al medesimo gruppo, o con persone fisiche. Restano esclusi dalla nozione di gruppo le società soggette al comune controllo dello Stato. Sotto il profilo oggettivo rilevano le operazioni di conferimento in denaro, l’acquisizione di partecipazioni in società controllate o di aziende/rami d’azienda, nonché l’incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio 2010.
Il nuovo perimetro del gruppo – allargato ai non residenti – ha portato a escludere dalle fattispecie antielusive l’ipotesi prevista dal decreto del 2012, relativa ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti (diversi da quelli in Stati non collaborativi) se controllati da soggetti residenti. Infatti, a seguito della sterilizzazione di tutti i conferimenti a società del gruppo, anche non residenti, il rischio di duplicazione del beneficio Ace è di fatto eliminato.
Le modifiche alla disciplina antielusiva hanno carattere innovativo e quindi trovano applicazione soltanto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 2018 nella generalità dei casi. Resta quindi applicabile la disciplina preesistente sia per il periodo d’imposta 2016 che per il 2017. Tuttavia, come chiarito dalla relazione, dovrà tenersi conto delle nuove disposizioni «anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi d’imposta precedenti».
Ciò comporta che le “nuove” fattispecie antielusive, pur andando a incidere sulla base Ace solo dal 2018, andranno a colpire anche operazioni infragruppo con soggetti non residenti – conferimenti in denaro, acquisti di partecipazioni di controllo o di aziende e incremento dei crediti da finanziamento – effettuate in precedenza. Circostanza che potrebbe avere una propria logica applicativa con riferimento alle sterilizzazioni «temporanee» (incremento dei crediti da finanziamento), ma che dà luogo a maggiori difficoltà con riferimento alle fattispecie che comportano riduzioni di natura «permanente» (conferimenti in denaro e acquisti di aziende e partecipazioni), in quanto l’impresa si troverebbe a subire effetti negativi per operazioni effettuate in periodi in cui tali effetti non erano previsti e senza possibilità di eliminarli (salva la possibilità di disapplicazione dimostrando l’assenza di effetti moltiplicativi).