Così il «transito» nel conto economico
Non sempre l’attualizzazione di un credito o un debito di natura finanziaria comporta la rilevazione di una componente finanziaria a conto economico al momento della prima rilevazione. I principi contabili Oic 15 e 19, nella versione definitiva, trattano le ipotesi del finanziamento infragruppo infruttifero (o a interessi significativamente inferiori a quelli di mercato) e del prestito agevolato a un dipendente. Se il finanziamento interviene a favore di una società verso cui è in essere un’interessenza significativa e dalle evidenze disponibili (ad esempio dai verbali dei relativi organi amministrativi) si può desumere che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società partecipata, la differenza determinata dall’attualizzazione al tasso di mercato viene iscritta:
a incremento del valore della partecipazione da parte della controllante (e non tra gli oneri finanziari);
a incremento del patrimonio netto da parte della controllata (e non tra i proventi finanziari).
A fine esercizio si rilevano gli interessi di competenza al tasso effettivo, che aggiornano l’importo del credito e del rispettivo debito (inizialmente contabilizzati al netto della differenza sorta per effetto dell’attualizzazione). Si tratta di una novità rilevante per le imprese non Ias, che andrà applicata per i finanziamenti sorti dall’esercizio 2016 in poi (per il passato l’adeguamento è facoltativo).
Va, tuttavia, osservato che se il finanziamento è previsto di durata annuale, anche se rinnovabile, l’attualizzazione non ha luogo, trattandosi di un credito formalmente di durata non superiore a 12 mesi. Inoltre, qualora il tasso di mercato a cui si finanzierebbe la società partecipata fosse molto modesto, l’applicazione del costo ammortizzato porterebbe a una differenza non significativa rispetto alla contabilizzazione al valore nominale, per cui si potrebbe giustificare in nota integrativa la disapplicazione delle nuove regole (si veda l’articolo 2423, comma 4 del Codice civile.
In merito a questa novità, la proposta di emendamento per disciplinare gli effetti fiscali delle novità contabili - presentata durante la discussione della legge di Bilancio per il 2017, di cui riferiamo anche nell’altro articolo in pagina - riportava, nella relazione accompagnatoria, questa ipotesi tra gli esempi di nuova rappresentazione contabile che assumono rilevanza fiscale. Ne dovrebbe conseguire (quando la norma in questione verrà approvata, forse come emendamento al Dl milleproroghe, come segnalato da ultimo sul Sole 24 Ore del 17 gennaio) che l’incremento di valore della partecipazione si rispecchia in un parallelo incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa, così come l’aumento di patrimonio netto della partecipata è fiscalmente rilevante. L’emersione a conto economico della componente finanziaria, per quanto non correlata a un effettivo scambio di flussi finanziari tra le parti, determina oneri e proventi finanziari da trattare secondo le usuali regole del Tuir.
Se, invece, il finanziamento agevolato è riconosciuto in favore di un dipendente della società, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito rappresenta il beneficio concesso al dipendente, per cui, privilegiando la sostanza, l’importo può essere considerato come una forma di retribuzione aggiuntiva e, come tale, contabilizzato come costo del personale, anche in questo caso, presumibilmente, con piena rilevanza fiscale.