Costi accessori e dotazioni iper ammortizzabili
Costi accessori iper ammortizzabili assieme al bene, mentre soglia al 5% per le attrezzature consistenti nelle normali dotazioni, con onere a carico del contribuente nel caso di suo superamento. Perizia giurabile anche oltre il 31 dicembre purché, entro tale data, sia spedita all'impresa con sistema in grado di dare data certa.
Questi, in estrema sintesi, gli ulteriori chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con risoluzione 152/E del 15 dicembre scorso, in tema, appunto di iper ammortamento, che ha affrontato due aspetti: la corretta determinazione del costo agevolabile e il corretto adempimento documentale.
Sul primo aspetto, l'Agenzia si sofferma sulla questione se determinati lavori accessori all'acquisizione del bene iper ammortizzabile possano o meno essere portati in aumento del valore del bene stesso. Si tratta, per esempio, di piccole opere murarie, come il basamento per l'ancoraggio del bene, necessarie per l'istallazione del macchinario presso il sito aziendale.
Viene chiarito in proposito che per la determinazione dell'imputazione o meno a incremento del valore del bene, delle spese accessorie, occorre fare riferimento a quanto stabilito sia dal Tuir, all'articolo 110, comma 1, lettera b), sia dall'Oic 16, «Immobilizzazioni materiali», tenuto conto del fatto che, comunque, la legge sull'iper ammortamento non ammette a beneficio, in genere, le «costruzioni».
La condivisibile conclusione dell'Agenzia è, comunque, che ove le opere murarie «non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile», non assumendo la natura di costruzioni possano essere ricomprese nel valore del bene iper ammortizzabile.
Viene altresì specificato che non rientrano, invece, tra i costi accessori che possono aumentare il valore iper ammortizzabile del bene, il costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità «a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio», visto che si tratta di un onere esclusivamente richiesto per ottenere il beneficio fiscale.
Con riferimento, invece, ai beni che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, l'Agenzia arriva a ritenere agevolabili le spese per beni che, pur non rientrando nell'allegato A alla legge 232/2016, costituiscano elementi strettamente indispensabili per il funzionamento di una determinata macchina, nei limiti in cui assumano la connotazione di ordinaria dotazione del cespite principale.
Per evitare, però, incertezze in sede applicativa, nella individuazione della «normale dotazione», l'Agenzia indica un valore forfettario delle stesse rilevante ai fini dell'iper ammortamento, che il Mise ha stabilito nel 5% del costo del bene principale. Premettendo che i costi devono sempre essere documentati, nel limite di tale forfettaria percentuale, il contribuente dovrà «solo» documentare il sostenimento delle spese, mentre qualora decidesse di iper ammortizzare costi per dotazioni superiori, sarà a suo carico l'onere di «dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell'agevolazione».
Per quanto riguarda, infine, gli aspetti procedurali consistenti nella redazione della perizia entro il 31 dicembre, visto che tale termine potrebbe far incontrare delle difficoltà, con riferimento ai beni che entrano in funzione e sono interconnessi a ridosso della fine dell'anno, la perizia può essere inviata all'impresa, dando data certa, per esempio attraverso pec, entro il 31 dicembre, e giurata successivamente nel nuovo anno purché il testo inviato e quello oggetto di giuramento coincidano.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco.