Contabilità

Costi accessori al valore di iscrizione in bilancio

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

La rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali è disciplinata dall’articolo 2426 del Codice civile e dal principio contabile Oic 16, i quali prevedono che il valore di iscrizione in bilancio dei beni è rappresentato dal costo di acquisto o di produzione, a cui devono essere aggiunti gli oneri sostenuti direttamente per l’immobilizzazione. Sebbene la norma non appaia come una novità, si deve tener presente del nuovo criterio di rilevazione dei debiti, nel caso in cui si è tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria, in quanto, in questa ipotesi occorre ricorrere al costo ammortizzato. Di conseguenza, come indicato al paragrafo 33 dell’Oic 16, nella versione modificata dall’emendamento emanato dall’Oic nel dicembre 2017, «nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19 “Debiti” più gli oneri accessori».

Già nella versione dell’Oic 16 pubblicata nel 2016 il principio contabile prevedeva la rilevazione al costo ammortizzato, ma è stato ritenuto opportuno modificarlo al fine di renderlo «tecnicamente più corretto». La vera novità consiste, quindi, nell’inclusione espressa dei costi accessori nel valore di iscrizione. Il principio contabile, così modificato, si applica ai bilanci riferiti agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Pertanto, per coloro con esercizio coincidente con l’anno solare le modifiche, che si applicano prospetticamente e quindi, ai nuovi cespiti iscritti, valgono per i bilanci relativi all’esercizio 2017. Tra i costi accessori, l’Oic 16 ricomprende le spese collegate all’acquisto necessarie affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata (ad esempio onorari notaio nella compravendita di un’immobile), così come quelle sostenute per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società (ad esempio i costi di messa appunto dei nuovi impianti).

Pertanto, supponiamo che una società decida di acquistare un nuovo macchinario ottenendo dal fornitore un differimento del pagamento a condizioni diverse da quelle di mercato, come ad esempio un tasso di interesse inferiore o una durata della dilazione superiore alla media. Come prima cosa, l’acquirente dovrà individuare il valore del debito calcolato con il criterio del costo ammortizzato, il quale richiede, considerato che le condizioni di vendita differiscono da quelle di mercato, l’attualizzazione del debito secondo il tasso di mercato. In altri termini, si deve individuare il valore ad oggi dei flussi di cassa futuri “scontati” al tasso di interesse richiesto dal mercato. L’importo così determinato è il valore di iscrizione, al quale dovranno essere aggiunti eventuali oneri accessori.
Si ricorda, infine, che ai fini del super ammortamento non rileva, invece, il diverso valore assegnato al bene materiale, in quanto come chiarito dalla circolare 4/E/2017 i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio, dovendo far riferimento all’importo indicato dal fornitore, maggiorato però degli eventuali oneri accessori direttamente imputabili al cespite.

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