Costi a deduzione ripartita, la decadenza dai controlli decorre dalla data della spesa
Il postulato dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta non assume rilevanza in termini assoluti e in maniera incondizionata, considerato che, lo stesso, non agisce in relazione a circostanze strutturalmente unitarie ma tuttavia destinate a ripercuotersi sulle annualità successive. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso la sentenza 9994/2018 .
La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una Spa, volto a recuperare a tassazione una quota di ammortamento del valore dei beni oggetto di concessione d’uso per la durata di 29 anni.
La Ctr ha ritenuto legittima la ripresa dell’Ufficio e, al tempo stesso, fondata la censura subordinata della società, in merito all’applicazione di interessi e sanzioni per incertezza della normativa.
Avverso tale sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione contestando la disapplicazione degli interessi e delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa.
La Spa ha resistito e proposto ricorso incidentale denunciando, ai sensi dell’articolo 360, Codice di procedura civile, comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 43 del Dpr 600/1973, per non aver la Ctr riscontrato l’intervenuta decadenza del potere impositivo dell’Agenzia ai sensi della disposizione evocata, pur vertendosi in tema di recupero, operato con atto notificato in data 1 giugno 2011, della rata di ammortamento iscritto per la prima volta in bilancio nell’anno 1998 e mai in precedenza contestato.
A parere del Collegio di legittimità il ricorso incidentale deve essere accolto in quanto occorre premettere che, il recupero dell’Ufficio si fonda non sull’inesatta definizione dell’entità del singolo rateo, ma sulla radicale indeducibilità del costo sostenuto e pertanto, per i costi che danno luogo a deduzione frazionata in più anni, la decadenza matura, ex articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973, al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo fiscale in cui il costo è stato sostenuto ed è iniziato l’ammortamento.
Il criterio dell’autonomia dei periodi d’imposta non rileva in termini assoluti e in modo incondizionato atteso che, in tema di efficacia espansiva del giudicato su annualità diversa da quella oggetto della decisione definitiva (Cassazione, sentenza 21395/2017), lo stesso non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie ma tuttavia destinate a ripercuotersi su annualità successive. La Corte costituzionale (sentenza 80/2005), da cui è derivata l’adozione della vigente disciplina in tema di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, ha ribadito che, nella ottica dell’articolo 24 della Costituzione, dall’interprete va ricercata esclusivamente una ricostruzione del sistema che non lasci il contribuente esposto all’azione esecutiva del fisco per un periodo eccessivamente dilatato e, a tal fine, ha rilevato la congruità del termine, sancito dall’articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973.
Ne discende che, in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell’Agenzia deve ritenersi necessariamente maturata con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, venendosi altrimenti a violare lo stesso dictum della Corte costituzionale (sentenza 280/2005). È infatti alle anzidette annualità che si ricollegano i presupposti del diritto alla deduzione e, pertanto, il diritto medesimo nel suo definitivo valore e la predisposizione della documentazione giustificativa (Cassazione, sentenza 3304/1999).
Cassazione civile, sezione V, sentenza 9994 del 24 aprile 2018