Contabilità

Costi e ricavi prevedibili e determinabili per rientrare nell’esercizio di competenza

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di Emilio de Santis

Non è sufficiente, ai fini della loro imputazione al conto economico secondo il principio della competenza, che costi e ricavi siano prevedibili, perché devono anche essere determinabili in modo obiettivo, e la data ultima perché possano concorrere a formare il reddito nell’esercizio di competenza è quella dell’approvazione del bilancio. Altrimenti si deve necessariamente andare all’esercizio nel quale si verificano tali condizioni, ex articolo 109 del Dpr 917/86, prescindendo da qualsiasi considerazione in ordine alla buona volontà del contribuente, che pur possa autonomamente calcolarli.
Lo afferma l’ ordinanza 24547/2017 della Cassazione, nel respingere il ricorso delle Entrate avverso la sentenza della Ctr Lombardia n. 173/2010, che aveva confermato la decisione dei primi giudici.
Il caso riguardava un avviso di accertamento per il 2002 emesso nei confronti di una società, la quale aveva pagato alla casa madre ed alla consociata olandese rispettivamente diritti per la concessione di licenza del marchio e quote di servizi generali centralizzati, imputando a costi nell’esercizio 2002 quelli previsti nel budget previsionale all’inizio dell’esercizio, e stornando nel successivo 2003 quelli derivanti dalla rettifica poi operata (con nota di accredito) dalla licenziante, in quanto risultati superiori al consuntivo effettivamente verificato dall’audit. Sempre nel 2002, la contribuente aveva inoltre registrato il pagamento di un maggior corrispettivo per i diritti e i servizi relativi al 2001, giustificando in ambedue i casi l’imputazione nei successivi periodi d’imposta perché i dati definitivi erano diventati noti dopo l’approvazione del bilancio.
Al contrario l’ufficio aveva ritenuto che dovesse essere applicato il principio dell’imputazione all’esercizio di competenza, nonostante l’obiettiva incertezza del quantum.
La Suprema corte ha invece stabilito che la Ctr avesse fatto buon governo dei criteri per l’imputazione dei componenti di reddito previsti all’epoca dall’art. 75 (ora 109) TUIR, poiché nel caso all’esame, i contratti avevano evidenziato che era esclusa “qualsiasi discrezionalità del contribuente sull’identificazione dell’anno fiscale cui imputare la componente di reddito”.
I costi per i diritti di licenza e i servizi pattuiti potevano essere determinati con precisione solo all’esito delle verifiche espletate con l’attività di audit del Gruppo, la quale aveva accertato “l’esistenza di un saldo, che la contribuente è tenuta a corrispondere, o al contrario di una eccedenza dei pagamenti già eseguiti nel corso dell’esercizio ormai chiuso, che la contribuente ha diritto a ripetere”.

Cassazione civile, sezione V,, ordinanza 24547 del 18 ottobre 2017

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