Contabilità

Costo ammortizzato, valutazione rilevante anche ai fini fiscali

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di Luca Miele

La valutazione dei crediti, debiti e titoli immobilizzati con il criterio del costo ammortizzato assume rilevanza anche ai fini fiscali.

L’emendamento al decreto milleproroghe, che estende il principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che adottano i nuovi Oic (a eccezione delle micro imprese), consente di attribuire rilievo, ai fini dell’applicazione delle norme del Tuir in tema di reddito d’impresa, alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali stabilite dai principi contabili nazionali.

Ai fini Ires, in conseguenza dell’adozione del costo ammortizzato, i costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di interessi. In sostanza, si determina una diversa qualificazione dei costi di transazione che sono ora rilevati nell’area finanziaria.

Ne deriva l’applicazione dell’articolo 96 tuir con potenziale effetto fiscale di interessi non deducibili a parità di Rol. Va comunque ricordato che alcune commissioni erano già state assimilate agli interessi passivi dall’Agenzia delle entrate (circolare 19/2009).

Ai fini Irap, prendendo a riferimento un finanziamento passivo, si genera un incremento del valore della produzione netta. Infatti, i costi di transazione che prima partecipavano, in negativo, alla formazione della base imponibile sotto forma di quote di ammortamento imputate al conto economico, ora rettificano l’ammontare del finanziamento e concorrono a determinare il tasso di interesso effettivo, interessando l’area finanziaria.

Specularmente, se ci riferiamo a finanziamenti attivi, può verificarsi uno spostamento di proventi che partecipano al valore della produzione nell’area finanziaria con irrilevanza agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive. Si tratta, tuttavia, di fattispecie marginali nel mondo delle imprese industriali e commerciali.

Anche l’attualizzazione di crediti e debiti, prevista dall’Oic 15, comporta, in linea generale, la rilevazione di oneri e proventi finanziari che assumeranno rilevanza anche fiscale secondo le regole ordinarie. L’attualizzazione è necessaria qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; in tal caso, occorre utilizzare quest’ultimo per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito.

Per taluni crediti e debiti di natura finanziaria, tuttavia, al momento della rilevazione iniziale l’attualizzazione non comporta l’imputazione di una componente finanziaria. E’ il caso, ad esempio, dei finanziamenti infragruppo infruttiferi, o a tassi inferiori al mercato, erogati dalla società controllante alla controllata, laddove la finalità sia quella del rafforzamento patrimoniale della società partecipata.

Nella fattispecie, il differenziale derivante dalla attualizzazione incrementa il valore della partecipazione da parte della controllante e il patrimonio netto della controllata, senza interessare l’area finanziaria.

Tale rappresentazione dovrebbe rilevare anche ai fini fiscali, nel senso che la controllante incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e l’aumento di patrimonio netto della partecipata è anch’esso rilevante fiscalmente. Tale orientamento andrà tuttavia confermato dagli organi competenti.

Analogo ragionamento può svolgersi con riguardo alla fattispecie dei finanziamenti concessi ai dipendenti della società a condizioni di particolare favore, laddove la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito è rappresentata contabilmente come costo del personale, in quanto dal punto di vista sostanziale si tratta di una retribuzione aggiuntiva. Anche in questo caso, andrà verificato se tale impostazione contabile possa trovare piena rilevanza fiscale.

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