Imposte

Costo di costruzione del parco eolico: ammortamento al 9%

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di Vanni Fusconi e Giorgio Gavelli

È corretto ammortizzare il costo di costruzione di un parco eolico alla aliquota del 9 per cento. E anche laddove si ritenesse di applicare un criterio misto (aliquota 4% sulla parte immobiliare e 9% su quella mobiliare) risulta comunque illegittima la pretesa dell’ufficio di riprendere a tassazione l’eccedenza rispetto a una quota calcolata sul costo complessivo all’unica aliquota del 4 per cento. È questa la conclusione raggiunta dalla Ctp di Milano con decisione n. 5018/3/2018 (presidente Bolognesi, relatore Chiametti), a ben vedere allineandosi ai più recenti orientamenti della stessa agenzia delle Entrate.

A lungo si è discusso, in dottrina e giurisprudenza, sulla natura mobiliare o immobiliare degli impianti produttivi di energie alternative, e, conseguentemente, sul corretto ammortamento applicabile ai costi di costruzione dei medesimi. Un primo orientamento delle Entrate aveva ritenuto congrua una aliquota di ammortamento del 9% (circolari 46/E/2007 e 38/E/2008), ma, successivamente, si era giunti ad una sorta di allineamento con i criteri catastali, per cui (pur tutelando i comportamenti tenuti dai contribuenti sulla base dei precedenti chiarimenti) la circolare 36/E/2013 aveva prescritto aliquote del 3% o del 4% a seconda della collocazione. Queste previsioni, valide per gli impianti fotovoltaici, erano estese agli impianti eolici «in quanto compatibili». Nel caso di specie, la società aveva, nel corso degli anni, applicato aliquote differenziate ma comprese tra il 4,59% ed il 6,35%, che l’ufficio riteneva indeducibili per la parte eccedente il 4 per cento.

Ciò che più sorprende, leggendo la sentenza, è che l’ufficio, in sede di accertamento e successiva costituzione in giudizio, sembra non aver considerato la sopravvenuta circolare 4/E/2017, nella quale – trattando di super e iperammortamenti - la stessa Agenzia ha modificato il proprio orientamento riconoscendo una duplice natura insita nelle centrali fotovoltaiche ed eoliche. Alla componente immobiliare (che, secondo l’Agenzia, in un parco eolico va individuata nel suolo, nelle torri con relative fondazioni e negli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione) va applicata l’aliquota del 4%, mentre a quella immobiliare (impiantistica) va applicata l’aliquota del 9 per cento. Affermazione piuttosto scontata, a seguito dell’approvazione della norma sui cosiddetti “imbullonati” (articolo 1, comma 21, legge 208/2015) e dell’emanazione delle successive circolari esplicative 2/E e 27/E del 2016. E se, catastalmente (e ai fini Imu), tale disposizione decorre dal 2016, altrettanto non può dirsi per gli ammortamenti (si veda Il Sole24Ore del 24 aprile 2017).

Preso atto di tutto ciò, i giudici milanesi hanno accolto il ricorso presentato dalla società, peraltro schierandosi decisamente nel considerare l’aerogeneratore alla stregua di un impianto e non di un fabbricato, indipendentemente dall’accatastamento e dalle relative regole. Nello stesso senso si era già espressa, nei confronti del medesimo contribuente ma con riferimento ad altra annualità e ad altre imposte, la decisione 736/13/2018 della medesima Ctp milanese.

Ctp Milano 5018/3/2018

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