Costo inerente se c’è il collegamento anche solo potenziale all’attività
Il costo sostenuto relativo a un servizio è inerente all’attività d’impresa anche se solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile; ai fini della valutazione della sua inerenza si deve tener conto della struttura patrimoniale della società , della sua gestione caratteristica nonché dell’esigenza per l’imprenditore di rapportarsi con intermediari finanziari e soggetti terzi al fine di realizzare la strategia di affari. Pertanto non può essere ritenuto anomalo il fatto che il contratto con i fornitori del servizio sia stato negoziato dalla controllante al fine dell’ottenimento di migliori condizioni economiche per tutte le consociate del gruppo se i contenuti dell’attività di gestione patrimoniale della società sono comuni a tutte le società del gruppo. È quanto emerge dalla sentenza della 3709/20/2018 della Ctr Lombardia depositata il 6 settembre ( clicca qui per consultarla ), in riforma di quella di primo grado.
La vicenda
L’inerenza e la congruità del costo nell’attività d’impresa sono temi ricorrenti nelle questioni trattate nella aule della giustizia tributaria (si veda Il Quotidiano del Fisco del 3 settembre ).
Nel caso di specie i giudici tributari ambrosiani hanno deciso, con interpretazioni fra loro divergenti, una vicenda afferente un avviso di accertamento notificato ad una società per azioni da parte dell’agenzia delle Entrate che recuperava a tassazione la maggiore imposta (Ires/Irap/Iva) su costi ritenuti non di competenza, non inerenti e non deducibili.
Fra i vari motivi d’impugnazione e con riferimento ai costi non ritenuti inerenti (articolo 109, comma 5, del Tuir) , relativi all’esecuzione di perizie estimative su immobili aziendali, la ricorrente sosteneva che fossero pienamente inerenti l’attività di impresa, congrui e che le avessero apportato vantaggio.
L’Ufficio, di contro e sul punto, ribadiva la liceità del proprio operato ed in particolare che tali costi non fossero inerenti non avendo la società fornito documentazione idonea a consentire la verifica della tipologia e della effettività del servizio ricevuto, dei benefici conseguiti e delle modalità di ripartizione del costo fra le varie beneficiarie dell’accordo nonché, stante l’assoluta genericità delle fatture, che non poteva ritenersi assolto l’onere della prova circa i requisiti di effettività, inerenza e competenza del costo.
I giudici di primo grado respingevano tale motivo d’impugnazione considerando le affermazioni fatte dalla ricorrente prive di meritevole riscontro in quanto le consulenze erano state richieste ai fornitori dalla controllante francese e le fatture ricevute, pagate dalla ricorrente, risultavano generiche quanto a natura, qualità e quantità dei servizi prestati, difettando la prova del vantaggio specifico conseguito· dalla ricorrente e della congruità del valore del servizio comprato rispetto ai prezzi di mercato.
La sentenza
Il Collegio regionale, chiamato a pronunciarsi in virtù dell’appello proposto dalla società, decide di riformare sul punto la sentenza di primo grado fondando l’iter motivazionale su un principio di diritto enunciato di recente dai giudici di legittimità (Cassazione, sentenza 450/2018) ovvero che «l’inerenza, desumibile dall’articolo 109, comma 5, del Dpr 917 del 1986...deve essere riferita all’ oggetto sociale dell’ impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile». Applicando tale principio alla fattispecie in esame la Ctr, considerando la struttura patrimoniale della società, caratterizzata da investimenti in gallerie commerciali e terreni nonché la sua gestione caratteristica rivolta al conseguimento di ricavi sotto forma di affitti commerciali, ritiene di non poter negare alla ricorrente l’importanza di disporre di dati completi e corretti del valore effettivo delle immobilizzazioni materiali sia in funzione degli obblighi civilistici ai fini della corretta rappresentazione del bilancio sia per l’esigenza di rapportarsi con intermediari finanziari e soggetti terzi al fine di realizzare la propria strategia di affari; ed ancora , secondo la Ctr, non può essere ritenuto anomalo il fatto che il contratto con i fornitori del servizio sia stato negoziato dalla controllante al fine dell’ottenimento di migliori condizioni economiche per tutte le consociate del gruppo visto che i contenuti dell’attività di gestione patrimoniale della società sono comuni a tutte le società del gruppo.
Quanto poi alla genericità delle fatture , contestata dall’Ufficio e confermata dai giudici della Ctp, il collegio regionale ritiene invece che nelle stesse ci fosse sia il riferimento all’oggetto dell’attività svolta (la valutazione del portafoglio immobiliare) che il rinvio all’accordo sulle modalità di esecuzione e concernente la valutazione di specifici immobili commerciali, accordo che altresì documentava la corrispondenza dei costi al valore normale in quanto determinato
Ctr Lombardia, sentenza 3709/20/2018