Imposte

Country by country, escluse le società consolidate con il patrimonio netto

immagine non disponibile

di Massimo Bellini

Si avvicinano le scadenze per la predisposizione del country by country reporting. Entro la fine del 2017 i gruppi multinazionali con fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro dovranno mandare la reportistica per l’anno 2016.

Le disposizioni sono state introdotte in Italia dal decreto del 23 febbraio 2017, in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2016 e della direttiva Ue 881/2016. Al fine di garantire una implementazione rapida ed uniforme tra i vari paesi, l’Ocse ha pubblicato da alcuni mesi sul proprio sito una guida per la predisposizione della rendicontazione (guidance on the implementation of country-by-country reporting) . Il documento raccoglie i chiarimenti dell’organizzazione in relazione ad alcuni punti dubbi. È gia stato oggetto di varie integrazioni (le ultime sono del 6 settembre) e continuerà ad essere aggiornato in futuro con ulteriori chiarimenti.

Uno dei punti fondamentali è la conferma della centralità del bilancio consolidato. In particolare il perimetro di rendicontazione dovrà includere tutte le related entities incluse nei conti consolidati con il metodo integrale o proporzionale (si ricorda che come specificato dal Dm 23 febbraio andranno inserite anche le società escluse per le dimensioni o per il principio di rilevanza). Dovranno invece essere escluse le società consolidate con il metodo del patrimonio netto.

Anche ai fini della verifica della soglia di 750 milioni dovranno essere considerati i valori del bilancio consolidato. In caso di utilizzo del metodo del consolidamento integrale, i ricavi del gruppo dovranno essere considerati interamente anche in presenza di soci di minoranza. Al contrario qualora sia richiesto il consolidamento proporzionale, il paese della capogruppo potrà consentire che per le società possedute per meno del cento per cento i ricavi vengano computati pro-quota sulla base delle percentuali di possesso.
Analogamente ai fini della compilazione della tabella 1 (che riporta i dati finanziari aggregati per paese), i valori saranno indicati nella loro interezza in caso di consolidamento integrale e potranno essere riportati pro-quota in caso di consolidamento proporzionale.

Altri chiarimenti di rilievo riguardano i ricavi, che devono comprendere i proventi straordinari e da attività di investimento (ad esempio interessi, capital gain). I ricavi da indicare per ciascun paese (tabella 1) potranno essere la somma dei dati delle società del paese stesso, senza necessità di elidere le partite intercompany (intra-stato). A seconda del trattamento contabile i ricavi potranno essere epressi in forma di grandezza lorda o netta, ipotesi quest’ultima più frequente per gli istituti finanziari (es. operazioni finanziarie come interest rate swap). I ricavi da indicare dovranno transitare da conto economico, sono esclusi i valori iscritti direttamente nel patrimonio netto e tra gli asset.

Viene confermato che l’importo delle imposte maturate dovrà essere ricavato da quanto contabilizzato, mentre le imposte pagate saranno determinate sulla base del principio di cassa (indipendentemente dall’anno cui si riferiscono i pagamenti).

È ribadita al verificarsi di alcuni requisiti la possibilità di invio volontario della capogruppo residente in un paese che non ha introdotto l’obbligo di reporting per il 2016, per evitare che le controllate residenti in un paese con norme già in vigore (come l’Italia) siano obbligate al filing locale. Il tema dovrà essere monitorato da molte controllate Italiane con casa madre in paesi che hanno già dichiarato di aderire al filing volontario per il 2016 (ad esempio Usa, Svizzera e Giappone).

Ocse, guida alla rendicontazione country by country

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©