Crediti cancellabili solo senza rischi
Cancellazione dei crediti solo se la sostanza contrattuale lo consente: pertanto, è importante la lettura dei contratti ma, prima ancora, la redazione di contratti che disciplinano chiaramente la cessione. L’ Oic 15 precisa che la cancellazione dei crediti avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente), oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo stesso (la nota 1 precisa che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici).
Invece, quando la cessione del credito non comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.
Per valutare se sono stati trasferiti i rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, per esempio, obblighi di riacquisto al verificarsi di taluni eventi o esistenza di commissioni, franchigie e penali dovute per il mancato pagamento.
Quando il credito è cancellato dal bilancio, la componente reddituale contabilizzata nel conto economico è la perdita (voce B14 al netto delle svalutazioni accantonate nel fondo): in questo caso, generalmente, non si tratta di componenti economiche di natura finanziaria, fatta salva la diversa natura (anche finanziaria) di taluni costi che può risultare dal contratto, circostanza che comporterà anche differenti effetti fiscali (in particolare, limitazione alla deducibilità prevista dall’articolo 96 Tuir, come precisato anche dalla circolare 14/E/2014).
Come accennato, il credito non può essere cancellato e, pertanto, rimane iscritto in bilancio se non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. In contropartita dell’anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria, mentre i costi dell’operazione costituiscono generalmente interessi e commissioni rilevati in bilancio in base alla loro natura.
Anche in questo caso, la diversa natura di taluni costi può comportare differenti effetti fiscali: è il caso, per esempio, di un costo per servizi iscritto nella voce B7 del conto economico, rispetto a un costo di carattere finanziario iscritto nella voce C17.
Infine, se a seguito della cessione sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangono in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste nell’Oic 31, effettuare un accantonamento (voce B12 del conto economico).
Il trattamento contabile previsto nell’Oic 15 consente alle imprese di ottenere la deducibilità fiscale derivante da eventuali perdite contabilizzate a seguito della cessione dei crediti perché l’articolo 101 del Tuir prevede, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, che gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.