Controlli e liti

Crediti, cessionario universale

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di Giacomo Albano

All’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva – con trasferimento della relativa garanzia ipotecaria – si applica l’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15 del Dpr 601/1973, anche nel caso in cui il cessionario del credito sia un soggetto diverso da un’azienda o istituto di credito. Il chiarimento arriva con la risoluzione 17/E pubblicata ieri con cui le Entrate hanno chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, è sufficiente che il cedente sia un’azienda o istituto di credito, non essendo richiesto che anche il cessionario rivesta tale qualifica. L’articolo 15 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito nonché altri atti inerenti al contratto di finanziamento, come le cessioni di credito (nulla specificando sui requisiti che devono ricorrere in capo al cessionario). La formulazione letterale della norma, modificata dal decreto legge 91/2014, in realtà, non genera particolari dubbi, ma in una datata risoluzione (18 aprile 1988 n. 310273) il Fisco aveva ritenuto che la qualifica di azienda o istituto di credito dovesse ricorrere anche in capo al cessionario per il riconoscimento del beneficio.

La risoluzione, peraltro, era criticabile (studio 104/2000/T del Notariato), anche perché le conclusioni raggiunte non erano supportate dal dato normativo. Considerate le modifiche operate dall’articolo 22 del Dl 91/2014, le Entrate hanno superato la precedente posizione, argomentando che, con la riformulazione dell’articolo 15, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime sostitutivo anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti, unitamente ai trasferimenti delle garanzie a essi relativi, ricadono nell’ambito di applicazione della sostitutiva. Pertanto, l’effetto sostitutivo opera anche con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti a m/l termine posti in essere dalle banche, a prescindere dalla natura del cessionario.

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