Controlli e liti

Crediti d’imposta in dichiarazione, l’omissione è un mero errore formale

Per la Ctr lombarda la svista resta emendabile in sede di contenzioso. Non rileva la tardività dell’integrativa<br/>

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

L’omessa indicazione di un credito d’imposta in dichiarazione rappresenta un mero errore formale, come tale emendabile in sede contenziosa. Lo afferma la sentenza 4568/19/2021 della Ctr Lombardia (presidente Borgonovo, relatore Borsani).

Il caso riguarda il credito relativo all’imposta sul valore dei contratti assicurativi, spendibile in compensazione in sede di versamento dei tributi. Il contribuente, a causa di incertezze nelle istruzioni al modello 770, non aveva indicato il credito in dichiarazione e aveva successivamente presentato una dichiarazione integrativa per rimediare all’omissione. L’ufficio aveva provveduto a liquidare il tributo non versato e il contribuente, in sede di impugnazione della relativa cartella di pagamento, aveva eccepito la spettanza del bonus, evidenziando la natura meramente formale dell’omissione. In sede contenziosa, l’ufficio aveva dedotto tra l’altro la tardività della denuncia integrativa, in quanto, alla luce della legislazione all’epoca vigente, trasmessa oltre il termine della dichiarazione successiva.

La Ctr ha rigettato le ragioni dell’ufficio, nella piena consapevolezza dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di Cassazione. Si osserva infatti come la dichiarazione abbia natura di mera esternazione di scienza e, come tale, essa sia ritrattabile, nei termini stabiliti dall’ordinamento. Nel caso di specie, non rilevava l’asserita tardività della dichiarazione integrativa, visto che il contribuente si era comunque avvalso del diritto a emendare la dichiarazione in sede giudiziaria, esercitabile anche oltre la scadenza dei termini decadenziali valevoli nella sola fase amministrativa. Tale facoltà è altresì espressamente stabilita dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998.

I giudici di appello proseguono ricordando l’orientamento di vertice secondo cui la dichiarazione tributaria ha invece natura negoziale, nella parte in cui regola l’esercizio di opzioni o l’applicazione di agevolazioni. E tuttavia, l’omissione di compilazione di un campo del modello non può rappresentare una manifestazione di volontà, ma costituisce al più una dimenticanza, cioè un errore formale. Nel caso di specie, ricorrevano inoltre tutti i requisiti sostanziali per beneficiare del credito e sussistevano dubbi sulle modalità di compilazione del modello 770, peraltro modificato l’anno successivo proprio per meglio esplicitare tale indicazione.

Al di là del caso specifico, la sentenza offre lo spunto per rimarcare l’errore in cui incorre talvolta la Cassazione nel qualificare le omissioni dichiarative come manifestazioni di volontà. Infatti, in assenza di previsioni di legge che condizionino i benefici all’esposizione in denuncia, l’omissione non enuncia alcuna scelta e non può comportare la perdita del diritto alle agevolazioni.

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