Crediti erariali e Irpef prescritti in dieci anni anche senza ricorso
I crediti Irpef si prescrivono nell’ordinario termine di prescrizione decennale e non nel termine breve di cinque anni. Ad affermarlo sono i giudici della prima sezione della Ctp di Caltanissetta con la sentenza 1007/01/2017 dell’11 settembre scorso (presidente Monteleone, relatore Porracciolo).
Il caso
La controversia scaturisce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata dall’agente di riscossione a seguito del mancato versamento di quanto richiesto con una precedente cartella esattoriale. In particolare, il contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’atto, eccependo la prescrizione del credito Irpef. Al caso in questione, in particolare, avrebbe dovuto ritenersi applicabile l’articolo 2948, numero 4), del Codice civile, in base al quale si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». E questo perché tutte le prestazioni tributarie hanno il carattere della periodicità.
L’ufficio in sede processuale aveva invece sostenuto che, se la legge non dispone diversamente, i crediti di natura fiscale si prescrivono nell’ordinario termine decennale.
La decisione
I giudici nisseni hanno respinto il ricorso, richiamando la pronuncia 23397/2016 a Sezioni unite della Cassazione. In quella sede i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto in base al quale la scadenza del termine perentorio per impugnare un atto (mediante ruolo o riscossione coattiva) determina la sua irretrattabilità, ma non comporta anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 del Codice civile. In particolare, i giudici hanno sottolineato che tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione «di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie (…) con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 del Codice civile, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
La Ctp ricorda che – per costante giurisprudenza della Cassazione (tra le altre, sentenza 18110/2004) – il credito erariale per la riscossione dell’Iva si prescrive nel termine ordinario decennale, dato che la prestazione tributaria non può dirsi periodica, stante l’autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni (la cui sussistenza va valutata di anno in anno). Le stesse considerazioni – secondo i giudici nisseni – devono farsi per i crediti Irpef che non hanno carattere di periodicità.
Sul punto, comunque, si registrano anche sentenze di merito di segno opposto in cui è stata affermata la prescrizione quinquennale dei crediti erariali, come la Ctp Avellino 267/2017 (dove si ritiene applicabile l’articolo 2948, numero 4) e la Ctp Treviso 340/03/2017 (si veda il Sole 24 Ore del 18 settembre).
Ctp di Caltanissetta 1007/01/2017