Adempimenti

Crediti da scudo fiscale e sui mutui compensabili senza termine con F24

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di Marco Piazza

Chiarite le modalità di recupero, da parte degli intermediari finanziari, dell’imposta straordinaria versata in eccesso in occasione dello scudo fiscale del 2009 e del credito d’imposta per il recupero, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di interesse contrattuale sui mutui ipotecari a tasso variabile eccedente il 4% accollato, dall’articolo 2, comma 3, del Dl 185 del 2008, allo Stato.

Entrambi i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza limiti di tempo (si veda la risoluzione 107/E del 2010 per le eccedenze di imposte straordinarie derivanti dallo “scudo fiscale” e la risoluzione 59/E del 2009 per il credito d’imposta sugli interessi dei mutui).

A tal fine era, in passato, previsto che venissero utilizzati “a credito” rispettivamente i codici di versamento 8107 e 6811.

Le compensazioni erano monitorate rispettivamente nei righi SX45 e SX 42 del modello 770.

Con le risoluzioni 37/E del 2015 e 76/E del 2017 i codici tributo 8107 e 6811 sono stati soppressi e, a partire dal modello 770/2017, sono scomparsi i righi SX42 e SX45 del modello 770.

Inoltre, l’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 193 del 2016, sostituendo l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr n. 322 del 1998, ha equiparato i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che le omissioni o gli errori da emendare siano a favore dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento. L’eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, deve essere indicato nel nuovo Quadro DI del modello 770. In particolare, devono essere indicate nel modello 770 relativo all’anno in cui sono state presentate le dichiarazioni integrative. Il credito può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In questo mutato scenario complessivo sono sorti dubbi sulle modalità di recupero delle eccedenze e dei crediti non ancora compensati, specie con riferimento ai casi di dichiarazioni integrative a favore, dato che il nuovo quadro DI contiene un elenco chiuso di crediti riportabili (pagine 37 e 38 delle istruzioni al modello 770/2018); elenco che, tuttavia, non comprende i crediti e le eccedenze in discussione.

L’agenzia delle Entrate, in una risposta non ancora pubblicata ad un interpello (n. 956-275/2018), ha in proposito chiarito che gli importi a credito risultanti dalle dichiarazioni integrative devono essere riportati nel quadro DI del modello 770, indicando nella colonna 2 “Nota” la causale C (Credito scaturito da ritenute di capitale) e contestualmente nel quadro SX, colonna 3 dello stesso modello. Pertanto, sono utilizzabili in compensazione, tramite il modello F24, con il codice tributo 6783 a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.

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