Adempimenti

Crediti ultra-annuali a utilizzo limitato

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di Riccardo Giorgetti

Crediti da integrative ultra-annuali (non da errori contabili) ancora al palo. È ciò che emerge dalla lettura delle istruzioni in bozza alle dichiarazioni dei redditi emanate dalle Entrate. Per gli errori contabili, invece, le istruzioni rispetto allo scorso anno ammettono la possibilità di compensazione libera anche prima della presentazione della dichiarazione. Tuttavia sembra che tale facoltà sia limitata entro il periodo d’imposta di invio dell’integrativa.

Si ricorda che il Dl 193/16 ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr 322/98, rendendo uniforme l’impiego delle integrative a favore e a sfavore. Tuttavia, il nuovo comma 8-bis ha introdotto una differente modalità di utilizzazione dei crediti emergenti ex articolo 17 del Dlgs 214/97 (compensazione orizzontale). Se l’integrativa viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito non può essere da subito impiegato (come per le integrative “entro l’anno”) ma solo dal periodo successivo con i debiti maturati in esso. Fanno eccezione i crediti derivanti dalla correzione di errori contabili di competenza per i quali il provvedimento mantiene la facoltà dell’utilizzo immediato.

La norma ha prescritto che il credito da integrativa “oltre l’anno” venga indicato nella dichiarazione relativa all’esercizio di presentazione dell’integrativa. Di conseguenza, nel modello Redditi 2017 è stato inserito il quadro DI, riproposto anche nei Redditi 2018. Tuttavia, sia le istruzioni al quadro DI, sia quelle relative all’RN dei “Redditi 2018 – SC”, con riferimento all’eventuale saldo Ires a debito, dispongono (come nel modello 2017) che, se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo Ires, l’importo da riportare nel quadro RX va preventivamente diminuito del credito indicato nel quadro DI. Ciò senza la possibilità di indicare eventuali utilizzi precedenti. In pratica, un contribuente che nel 2017 ha inoltrato un’integrativa a favore per il 2014 al fine di rendere deducibile un costo per errore ripreso a tassazione può, in base all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98, utilizzare il credito emergente «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata». Quindi dal 16 gennaio 2018. Viceversa, secondo le istruzioni, hanno l’obbligo di destinare prioritariamente il credito ultrannuale in diminuzione del saldo Ires a debito (cosiddetta compensazione verticale). Solo poi l’eventuale eccedenza, indicata nel quadro RX, diviene liberamente utilizzabile. Nel caso di imposta a credito, invece, l’importo evidenziato nel quadro DI si deve sommare per confluire in RX.

Per i crediti emergenti dalla correzione di errori contabili di competenza la norma prevede il loro utilizzo dal momento di presentazione dell’integrativa a favore. In linea con tale impostazione le istruzioni in bozza prevedono che siano trattati come le eccedenze d’imposta risultanti dalla precedente dichiarazione. Di conseguenza, non si sommano agli eventuali altri crediti “ultraannuali” che confluiscono nella liquidazione dell’imposta di periodo, ma entrano nel quadro RN come eccedenze per le quali indicare anche l’ammontare già utilizzato.

Anche qui però risulta un aspetto dubbio. Per le eccedenze generiche le istruzioni prevedono l’indicazione degli utilizzi in compensazione effettuati entro la data di presentazione della dichiarazione che si sta compilando. Diversamente, per le eccedenze da errori contabili ultra-annuali, prevedono l’indicazione degli utilizzi effettuati «entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione» come se il contribuente potesse effettuarle solo entro fine anno. Dal nuovo anno (2018), quindi, anche per tali crediti si riproporrebbe il trattamento previsto per quelli ultra-annuali generici. Tutto ciò appare in contrasto con il dettato normativo e, malgrado sia ormai passato più di un anno dalla modifica, la questione non è stata affrontata dalle Entrate, di cui si auspica un celere intervento chiarificatore.

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