Credito d’imposta per gli investimenti, nel calcolo l’Iva indetraibile per pro rata a zero
La risposta a interpello 428 conferma che va tenuta in considerazione l’imposta indetraibile
L’Iva indetraibile per prorata pari a zero entra nella base di calcolo dei crediti di imposta sugli investimenti. La conferma viene dalla risposta a interpello 428/2021 delle Entrate.
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un contribuente che effettua esclusivamente operazioni esenti da Iva e che ha dunque una percentuale di detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti pari a zero. Viene richiesto se, per il calcolo del credito di imposta previsto dalla legge 208/2015, si potesse considerare anche l’importo dell’Iva non detratta.
L’Agenzia, richiamando numerose pronunce precedenti, risponde positivamente, trattandosi di elemento che, al pari dell’Iva oggettivamente indetraibile (articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972), concorre a formare il costo fiscale del bene ammortizzabile in base all’articolo 110 del Tuir. La pronuncia ministeriale, pur riguardando una agevolazione ormai cessata, può sicuramente estendersi anche i più recenti crediti della legge 160/2019 e 178/2020.