Imposte

Credito d'imposta sanificazioni, conta il protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile

I chiarimenti delle Entrate sulla circolare 25/E/2020 sul decreto Rilancio Escluse dal beneficio le spese per la pulizia e la sostituzione stagionale dei filtri degli impianti di condizionamento

di Gianluca Dan

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E del 20 agosto, ha fornito una serie di risposte a quesiti in merito alle misure previste dal decreto Rilancio.
Tra queste, due si soffermano sul credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuali disciplinato dall'articolo 125 del Dl 34/2020, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta esentasse pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti con tetto massimo al credito di 60 mila euro per beneficiario corrispondente ad una spesa agevolabile massima di 100 mila euro.
In particolare, con la circolare 20/E/2020 l'Agenzia aveva chiarito che le spese di sanificazione che danno diritto al tax credit devono essere relative ad attività di sanificazione finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19, e che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti.

Ora l'Agenzia chiarisce che è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell'allegato 12 al Dpcm del 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.
Le imprese di sanificazione o gli stessi contribuenti che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione dovranno predisporre un'apposita certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19.
Rimane comunque il dubbio per gli operatori di quali siano le specifiche attività di sanificazione e quali prodotti debbano essere utilizzati. A tal fine si potrebbe fare riferimento alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute che ha evidenziato che i virus (Sars e Mers) sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.
Nelle stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 prima di essere stati ospedalizzati, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Sars-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, viene raccomandato l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia (per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, si consiglia di utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro).Anche il sito del ministero della Salute e il rapporto Iss Covid-19 n. 20/2020 dell'Istituto superiore della Sanità raccomandano l'utilizzo di disinfettanti a base alcolica o prodotti a base di cloro (per esempio, l'ipoclorito di sodio).
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c'è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.

Con la seconda risposta l'agenzia delle Entrate esclude dal credito d'imposta le spese per la pulizia/sostituzione stagionale dei filtri degli impianti di condizionamento definita attività ordinaria di pulizia.
Invece le spese finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle agevolabili e come tali rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto CrescitaL'Agenzia in questo caso fa riferimento alle «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020» (allegato n. 9 al Dpcm 11 giugno 2020) che con riferimento agli impianti di condizionamento stabilisce che: «Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria».

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