Credito d’imposta solo per la progettazione affidata a un ente di ricerca
Non spetta il credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo (R&S) se il progetto di investimento relativo alla progettazione e realizzazione di un macchinario non è affidato a un ente di ricerca. A stabilirlo è la Ctp Treviso, sentenza 196/3/18 (c licca qui per consultarla ).
La decisione
Dal punto di vista normativo, in base all’articolo 1 del Dl 70/2011, le imprese possono usufruire del credito se effettuano investimenti in R&S (requisito oggettivo) e tale progetto sia affidato alla seguente tipologia di enti: università, organismi di ricerca appositamente accreditati, ovvero enti di ricerca non aventi scopo di lucro (requisito soggettivo). Pertanto il credito non spetta dato se il «progetto di investimento» è affidato ad un soggetto che mancante del requisito soggettivo di organismo di ricerca per essere stata affidata la realizzazione del progetto a una Srl con scopo di lucro. Né può rilevare la circostanza che in seguito, a distanza di un anno, la Srl si sia poi trasformata in consorzio non avente fine di lucro ed abbia modificato il proprio oggetto sociale, dichiarando di svolgere attività di R&S, con contestuale comunicazione alla Commissione europea 2007/C 323/01 attraverso la quale il consorzio si “proclama” organismo di ricerca. A maggior ragione, la ripresa erariale è legittima se le spese risultano oggettivamente inesistenti dato che:
• l’attività di R&S non si è mai concretizzata;
• il macchinario è stato per la maggior parte costruito da altro soggetto giuridico, e non quindi dalla Srl poi trasformatasi in consorzio.
La vicenda
Nel caso in esame, una Spa, esercente attività di progettazione e costruzione di macchine agricole, nel 2011 affida a una Srl, esercente attività di consulenza amministrativa e del commercio di occhialeria, l’incarico di progettare e costruire un macchinario (un prototipo). In particolare, la Spa invia alla Srl una lettera di pre-fattibilità del progetto e nel settembre 2011 una richiesta di controfirmare, per accettazione, lo studio di pre-fattibilità del progetto, ove l’ente affidatario del progetto non figura più come Srl bensì come società consortile esercente attività di R&S. In seguito, solo nel luglio 2012, la Srl muta la propria veste giuridica e si trasforma in società consortile non avente fine di lucro, e comunica la propria qualifica di ente di ricerca alla Commissione ruropea 2007/C. La Spa sostiene spese di R&S dal 2012 al 2014 per complessivi oltre 578mila euro (oltre 192mila euro annui) e usufruisce di credito d’imposta pari al novanta per cento dell’investimento complessivo. Nel 2015 i funzionari dell’Agenzia delle entrate effettuano verifica nei confronti della Spa e redigono nel marzo 2017 Pvc da cui risulta che: il progetto è stato originariamente affidato ad una Srl non avente i requisiti di ente di ricerca; l’attività di R&S di fatto non è stata mai realizzata dalla Srl e che la stessa fosse solamente apparente.
Sulla scorta di tale Pvc l’amministrazione notifica alla Spa due avvisi di ricupero di credito d’imposta in R&S per gli anni 2012, 2013 e 2014 pari a euro 192mila per ogni annualità, interessi per oltre 104mila e sanzioni complessive per oltre 578mila euro. In più, per l’anno 2012, l’Amministrazione accerta una maggiore Ires per oltre 29mila euro, Irap per oltre 4mila euro, interessi per oltre 5mila euro e sanzioni per oltre 33mila euro dato che le fatture emesse dalla Srl alla Spa sono ritenute oggettivamente inesistenti, ma la Spa si è opposta con ricorso in Ctp.