Adempimenti

Credito Iva recuperabile solo dopo il versamento

Nel quadro VQ della dichiarazione gli importi risultanti dai pagamenti rinviati nel 2020 per il Covid

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Il credito Iva 2020 che era stato “congelato” in dichiarazione per effetto dei versamenti sospesi a causa del Covid può essere “liberato” segnalando, nel quadro VQ del modello relativo al 2021, l’avvenuta esecuzione dei versamenti nel medesimo periodo. Gli eventuali versamenti sospesi nel 2021 bloccheranno invece l’emersione dei crediti per tale anno.

Nel 2020 si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno disposto la sospensione dei versamenti Iva periodici per taluni soggetti e a certe condizioni, sospensione che in alcuni casi si è prolungata nel 2021. Con l’attuale meccanismo dichiarativo, i soggetti che, in assenza di moratoria, avrebbero evidenziato un credito in dichiarazione, si sono visti ridurre (se non azzerare) tale importo a causa dei pagamenti legittimamente non effettuati. Nella sostanza, alla tregua sui pagamenti si è contrapposta l’indisponibilità del credito d’imposta, così svuotando di significato, almeno in parte, la norma agevolativa.

Con il modello Iva 2022 è però giunta l’ora di “recuperare” il credito “potenziale” dell’anno precedente (2020), a condizione che i versamenti a suo tempo sospesi siano stati effettuati nel 2021; bisogna però capire in che modo, visto che le istruzioni alla compilazione non aiutano.

Il quadro deputato ad accogliere l’indicazione dei pagamenti eseguiti nel 2021, ma relativi al 2020, non può che essere il VQ. Il quadro VL, infatti, “ragiona” esclusivamente sull’anno oggetto di dichiarazione (fatta eccezione per il riporto dell’eccedenza pregressa).E, considerando che nel quadro VQ non è previsto un campo ad hoc, quello che più si presta per indicare tali importi è il n. 7 («Versamenti sospesi per eventi eccezionali»), in corrispondenza del rigo relativo all’anno 2020. Coloro che non hanno rispettato i termini per i versamenti degli importi sospesi ma che hanno regolarizzato mediante ravvedimento operoso, devono fare attenzione a indicare solo la quota relativa all’imposta. I campi 4 e 5 sono invece destinati ad accogliere i versamenti forzosi (da avviso bonario o cartella di pagamento).

Questa soluzione era peraltro stata anticipata con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05564 del 24 marzo 2021. In quell’occasione, oltre a confermare che il blocco del credito annuale conseguente ai mancati pagamenti scatta anche per quelli sospesi a fronte dell’emergenza sanitaria, fu precisato che il recupero del credito sarebbe avvenuto nel periodo d’imposta in cui i versamenti sarebbero ripresi «mediante la compilazione del quadro VQ del modello Iva, così come previsto per i versamenti periodici non effettuati a scadenza ma successivamente.

In ogni caso, anche il 2021 ha visto la concessione di sospensioni, seppur mirate a una platea più ristretta rispetto al passato: si tratta dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per determinati soggetti legati al mondo dello sport. Questi versamenti, vista la possibilità di optare anche per la rateazione del debito, potrebbero continuare anche oltre il 2021, generando il medesimo “corto circuito” già segnalato l’anno scorso. Questi versamenti sospesi vanno indicati nel rigo VA16 del modello Iva 2022.

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