1. Credito Iva annuale – Modalità di utilizzo e richiesta di rimborso

In base all’articolo 30, commi 2 e 3 del Dpr 633/1972, qualora dalla dichiarazione annuale Iva 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023) emerga un saldo a credito, tale credito può essere:

- computato in detrazione nell’anno successivo e, quindi, utilizzato nelle relative liquidazioni periodiche nel corso dell’anno (2024), senza limiti di importo;

- utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, contributi e premi a debito tramite il modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo; è fissato in euro 5.000 il limite riferito al credito Iva al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione orizzontale può essere effettuato dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui il credito emerge; inoltre, per importi superiori a euro 5.000 la dichiarazione annuale Iva dev’essere presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (salvo l’esonero, per un importo fino a euro 50.000 annui, per i soggetti Isa che abbiano conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2022 o 8,5 quale media per il 2021-2022); il modello F24 va inviato all’agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione;

- chiesto a rimborso, in tutto o in parte, qualora sia cessata l’attività o sussistano le condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 30 o dall’articolo 34, comma 9, Dpr 633/1972.

Le tre alternative possono anche coesistere, in quanto è possibile destinare il credito Iva (annuale o trimestrale) in parte alla compensazione o alla detrazione e in parte al rimborso.

I contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito Iva relativo al 2023 direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale devono compilare il quadro VX del modello Iva 2024. L’importo di cui si chiede il rimborso dev’essere indicato nel campo 1 del rigo VX4.

2. Procedure di rimborso

La disciplina riguardante l’esecuzione dei rimborsi Iva prevede che le procedure per il rimborso del credito Iva si distinguano in semplificata ed ordinaria.

3. Garanzia per i rimborsi

In base all’articolo 38-bis, comma 5, Dpr 633/1972, la garanzia può essere costituita da:

- un deposito cauzionale di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;

- una fideiussione bancaria (intestata al competente Ufficio delle Entrate) o rilasciata da un’impresa commerciale giudicata solvibile dallo Stato;

- una polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia e autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (Cm 12.3.1998, n. 84 e Cm 10.6.1998, n. 146). Inoltre per le Pmi la garanzia può essere fornita anche da un consorzio o da una cooperativa di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 317/1991 iscritti nell’apposito Albo; per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato oltre euro 250 milioni, la garanzia può essere prestata con l’assunzione diretta da parte della società capogruppo o controllante in base all’articolo 2359 c.c., dell’obbligazione di restituzione della somma da rimborsare, compresi i relativi interessi, anche nel caso di cessione della partecipazione nella controllata o collegata.

Lo schema di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria da utilizzare per il rimborso dell’eccedenza Iva e per i crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria per annualità precedenti, accertati o comunque richiesti durante il periodo di efficacia della garanzia è quello approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento 26.6.2015, il quale ha approvato anche le condizioni generali di assicurazione tra il soggetto che rilascia la garanzia e l’agenzia delle Entrate.

Il periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi per il ritardo nell’esecuzione del rimborso (annuale o trimestrale) è pari a 60 giorni e il computo di tali interessi è escluso dal calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.

Il contribuente deve prestare la garanzia per una durata pari a tre anni dalla data di esecuzione del rimborso o, se inferiore a tre anni, per una durata pari al periodo che intercorre tra la data di effettiva erogazione e il termine per l’accertamento in base all’articolo 57 del Dpr 633/1972.

4. Richiesta di rimborso nel quadro VX del modello Iva

Le richieste di rimborso del credito Iva relativo al 2023 si presentano trasmettendo on line (direttamente o tramite un intermediario) il modello Iva 2024 (solo in forma autonoma) a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile 2024. Per richiedere il rimborso dell’eccedenza Iva risultante dalla dichiarazione annuale Iva autonoma relativa al periodo d’imposta 2021 si utilizza il rigo VX4 del quadro VX del modello Iva 2024 e si compila come illustrato di seguito.

Il limite massimo del credito Iva rimborsabile dall’agente della riscossione (quindi rimborsabile con la procedura semplificata, in conto fiscale) è pari a euro 2 milioni. Se gli importi oggetto di richiesta di rimborso sono superiori a tali limiti o in caso di cessazione dell’attività o assoggettamento a procedure concorsuali, il rimborso è effettuato con la procedura ordinaria dal competente Ufficio dell’agenzia delle Entrate.

5. Importo richiesto a rimborso

Nel rigo VX4, al campo 1, dev’essere indicato l’importo complessivo da chiedere a rimborso, mentre nel campo 2 si indica la parte di rimborso che dev’essere liquidata direttamente dall’agente della riscossione, secondo la procedura semplificata. Tale importo, cumulato con gli importi che sono stati compensati o che saranno compensati con il modello F24 nel corso del 2024, non può superare il limite di euro 2 milioni.

Il campo 2 non va compilato nei casi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a procedure concorsuali nonché da contribuenti che hanno cessato l’attività, in quanto in questi casi l’erogazione del rimborso è di competenza esclusiva degli Uffici dell’agenzia delle Entrate (Cm 12.3.1998, n. 84).

6. Causale del rimborso

Il campo 3 del rigo VX4 va compilato per chiedere il rimborso dell’Iva a credito relativa al 2023 solo se è cessata l’attività oppure se ricorre una delle condizioni indicate di seguito e previste dall’articolo 30, comma 3, o dall’articolo 34, comma 9, Dpr 633/1972. In particolare, nel campo 3 si riporta il codice corrispondente alla causale del rimborso:

- codice 1: cessazione dell’attività;

- codice 2: aliquota media;

- codice 3: operazioni non imponibili;

- codice 4: acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;

- codice 5: operazioni non soggette ad Iva;

- codice 6: soggetto non residente;

- codice 7: esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;

- codice 8: rimborso della minore eccedenza a credito del triennio;

- codice 9: coesistenza di più presupposti;

- codice 10: rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo;

- codice 11: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni dal 2024;

- codice 13: gruppo Iva dal 2024.

7. Erogazione prioritaria del rimborso

Il campo 4 del rigo VX4 riguarda i contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso. A seconda del presupposto in base al quale possono usufruire di tale agevolazione, tali soggetti devono indicare uno specifico codice.

8. Operazioni soggette allo split payment

I contribuenti Iva che hanno effettuato operazioni nei confronti di Pubbliche amministrazioni, applicando lo split payment, devono compilare il campo 5 «Imposta relativa alle operazioni di cui all’articolo 17-ter» del Dpr 633/1972; tali soggetti hanno diritto all’erogazione in via prioritaria del rimborso annuale del credito d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata a tali operazioni.

9. Esonero dalla garanzia

La casella del campo 7 del rigo VX4 dev’essere compilata dai contribuenti non tenuti a presentare la garanzia e va riempita indicando gli specifici codici.

Il campo 7 del rigo VX4 del modello Iva 2024 non dev’essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’Iva di gruppo. La presenza dei presupposti per l’esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) dev’essere segnalata dalla controllante nel prospetto Iva 26/PR compilando il quadro VS, campo 8.

Si evidenzia che, con il Dlgs 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo della legge delega 111/2023 di Riforma fiscale, è stata aggiunta una norma volta a potenziare gli effetti premiali connessi all’adesione al regime di adempimento collaborativo; la disposizione ha carattere agevolativo poiché ha esteso il regime di esonero dalla prestazione delle garanzie (già previsto per i rimborsi di imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime) anche alle richieste di rimborso dei crediti del gruppo Iva, presentate dal rappresentante dello stesso, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al gruppo abbia aderito al regime.

Il campo 7 non va compilato dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

10. Società ed enti operativi

Le società e gli enti considerati «di comodo» non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva. Quindi, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo. Tale dichiarazione sostitutiva è resa apponendo la sottoscrizione del campo 8 del rigo VX4 (Cm 32/E/2014). Si ricorda che dal 2022, per effetto dell’articolo 9, comma 1, Dl 73/2022, è stata soppressa la disciplina delle società in perdita sistematica.

Nel rigo VX4 è presente il campo 9 «Interpello», riservato ai soggetti che, in alternativa alla suddetta dichiarazione sostitutiva, hanno presentato preventivamente all’agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative in base al comma 4-bis dell’articolo 30 della legge 724/1994. Se è barrata la casella «Interpello», non va apposta la firma nel campo 8.

11. Condizioni patrimoniali e di versamento dei contributi

L’articolo 38-bis, comma 3, Dpr 633/1972 prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a euro 30.000 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo, e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In particolare, è necessario attestare che:

• rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;

non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;

• sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Come chiarito dalla Cm 32/E/2014, tale dichiarazione sostitutiva è resa apponendo la sottoscrizione nel campo 8 del rigo VX4.

12. Diniego e sospensione del rimborso

Nel caso in cui l’Ufficio competente rilevi l’insussistenza dei requisiti per ottenere il rimborso del credito Iva, notifica al contribuente uno specifico provvedimento di diniego. In base al Dpr 443/1997, il credito, previa annotazione nel registro degli acquisti, può essere computato nella prima liquidazione periodica o in dichiarazione annuale; il credito Iva riconosciuto, ma non ammesso al rimborso, non produce interessi.

L’erogazione del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria può essere sospesa se al contribuente è notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o un provvedimento con il quale siano accertati maggiori tributi, anche se non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o decisione della Commissione di giustizia tributaria o di altro organo.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, comma 1, Dlgs 472/1997, in presenza di provvedimento definitivo, l’Ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. È quindi prevista la possibilità di sospendere e, in caso di provvedimento definitivo, compensare il credito chiesto a rimborso non solo con le sanzioni, ma con tutti gli importi dovuti in base all’atto (imposta e interessi). In alternativa, al contribuente può essere richiesto di garantire i carichi pendenti con una fideiussione a tempo indeterminato.

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