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Criptovalute, manovra e nodo retroattività

Lasciano diversi dubbi le norme della legge di Bilancio 2023 sulla disciplina fiscale delle cripto-attività

di Dario Deotto

Lasciano davvero molti dubbi le norme della legge di Bilancio 2023 sulla disciplina fiscale delle cripto-attività (articolo 1, commi 126-147, legge 197/2022).

Da un lato, sotto un profilo strettamente tecnico, le norme non sembrano tenere conto di alcuni aspetti basilari del fenomeno. Ad esempio, dai documenti accompagnatori emerge che l’acquisto degli Nft – necessariamente in crypto – farebbe conseguire plusvalenze...

Dall’altro lato, vi sono taluni aspetti che mettono davvero in difficoltà l’interprete: il riferimento va, in particolare, al comma 127, secondo cui «le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività (...) eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67» del Tuir, così come le minusvalenze si deducono in base all’articolo 68, comma 5, dello stesso Tuir.

La norma vorrebbe stabilire che, nonostante l’inserimento della nuova lettera c-sexies) dell’articolo 67 del Tuir a far data dal 1° gennaio 2023, anche in precedenza le “operazioni crypto” rilevavano redditualmente come redditi diversi. La previsione non può certo essere qualificata come interpretativa: si rammenta che, in base all’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente, risultano tali le norme adottate in casi eccezionali e che vengono qualificate come disposizioni di interpretazione autentica.

Anche a voler tralasciare la ”eccezionalità” (che va intesa come prevalenza di altri valori costituzionali rispetto a quello dell’affidamento) e il “titolo della legge” (d’interpretazione autentica, appunto), è chiaro che manca qualsiasi riferimento al fatto che «una certa fattispecie contenuta in una norma precedente deve interpretarsi nel senso di ...».

Peraltro, nel caso in questione, si nota l’assoluta indeterminatezza della norma che si vorrebbe interpretata, considerato che l’articolo 67 disciplina le ipotesi più varie (dalle cessioni infraquinquennali degli immobili, fino agli obblighi di fare, non fare e permettere); e questa indeterminatezza porta anche a escludere che si tratti di una norma cosiddetta “di qualificazione”.

La novella sembra assumere i connotati di una presunzione legale assoluta. L’espressione «si considerano» va in questa direzione, così come l’assenza di un qualsiasi cenno circa la possibilità di fornire una diversa qualificazione reddituale da parte del contribuente.

Se fosse così, tuttavia, la norma potrebbe andare incontro a giudizio di illegittimità. Ciò in quanto risulterebbe violato – sotto mentite spoglie – il divieto di retroattività della norma tributaria, nell’ottica del principio di affidamento; ma, ulteriormente, risulterebbe violato – a fronte di una presunzione di legge assoluta – il diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione, oltre a quello ex articolo 53, come in più occasioni stabilito dalla Consulta (ex multis, le pronunce 144/2005 e 103/1991).