Contabilità

Crisi d’impresa, la bozza del correttivo: l’allerta slitta a febbraio 2021 per tutte le piccole società

di Giovanni Negri

Proroga di sei mesi per l’allerta. Ma solo per le piccole società, quelle non obbligate all’adozione dell’organo di controllo interno. Lo mette nero su bianco la bozza di decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa in via di presentazione al consiglio dei ministri. Così slitta al 15 febbraio 2021 l’obbligo di segnalazione per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato anche uno solo dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Un intervento con il quale, salvo ripensamenti, il ministero della Giustizia intende garantire un’entrata in vigore più ordinata e gestibile di quella che è una delle misure simbolo del Codice, le misure di allerta e il relativo obbligo di segnalazione delle situazioni di difficoltà, sulla base dei parametri individuati dai dottori commercialisti, da parte di sindaci e revisori e dei creditori pubblici (Inps, Fisco, concessionari della riscossione).

E quanto alle segnalazioni, la bozza di correttivo modifica i vincoli per l’amministrazione finanziaria abbassando dal 30% al 10% dell’ammontare dello scaduto Iva.

In questo modo si intende restituire un minimo di effettività alla obbligo di segnalazione da parte del Fisco visto che la soglia di rilevanza del 30% oggi prevista dal Codice della crisi non potrebbe essere mai raggiunta nel trimestre a cui si riferisce la comunicazione della liquidazione periodica. «La diversa percentuale individuata - si osserva - rappresenta un valore mediano e tiene conto dell’esistenza di settori produttivi in cui l’Iva dovuta è inferiore al 22%».

Amministrazione finanziaria che dovrà poi presentare entro 60 giorni, altra novità del decreto, dalla scadenza dei termini di liquidazione dell’imposta, avviso al debitore della rilevanza della sua esposizione debitoria.

Per quanto riguarda l’ocri, si interviene sul meccanismo di individuazione del componente amico prevedendo che il referente comunicherà all’associazione di categoria tre nominativi indicati dal debitore tra gli iscritti all’Albo e che l’associazione sceglierà nella rosa proposta dal debitore il componente dell’organismo di composizione della crisi.

Sull’Albo la bozza di decreto ammette in fase di primo inserimento la possibilità che sul versante dei curatori, liquidatori e commissari potranno farvi parte tutti i professionisti che sono stati nominati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni mentre per quanto riguarda i componenti degli ocri, i dottori commercialisti e gli avvocati che hanno volto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o hanno assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che hanno superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. Abbassata anche da 200 a 40 ore la soglia di formazione da documentare.

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