Crisi, la procedura di liquidazione giudiziale non limita i rimborsi Iva
Norma di comportamento dell’Aidc: il debito precedente non si compensa con il credito che si genera a posteriori
Il decreto Iva non attribuisce all’avvio della procedura di liquidazione giudiziale un carattere di discontinuità tale da determinare la cessazione dell’attività ai fini Iva. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 35 del Dpr 633/1972, infatti, durante la liquidazione giudiziale, restano in vigore le disposizioni relative all’Iva in ordine al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Solo in conclusione delle operazioni liquidatorie, occorre presentare la...