Da motivare in sentenza la condanna alle spese di giustizia fuori dai parametri
Nel decidere l’importo delle spese processuali a carico della parte risultata soccombente, il giudice tributario deve quantificare il compenso tra il minimo e il massimo dei tariffari professionali. Può però derogarvi solo con adeguata motivazione, e quindi, in assenza di adeguata motivazione, le spese liquidate al di sotto del “minimo”, non possono essere considerate “congrue” per il professionista. Così la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza 595/6/2019 ( clicca qui per consultarla ).
La decisione
In ordine alla condanna spese processuali:
a) Da un lato, è vero che la Ctp, con riferimento alla liquidazione delle spese processuali, gode di un potere discrezionale, e, quindi, può liberamente scegliere il “quantum”. Dall’altro lato, comunque, tale decisione va parametrata all’interno dell’intervallo tra minimo e massimo previsto dai Decreti Ministeriali concernenti le tariffe professionali, ossia il Decreto Ministeriale numero 140 del 2012 ed il successivo numero 55 del 2014; b) La deroga a tale “range” deve essere adeguatamente motivato nella sentenza.
La vicenda
Un contribuente propone ricorso introduttivo avverso ruoli e relative cartelle conosciute tramite estratto di ruolo e sostiene di non aver mai ricevuto notifica di tali atti della riscossione. Il Concessionario non si costituisce in giudizio e la Ctp accoglie il ricorso introduttivo con sentenza depositata nel 2012 tramite cui condanna l’agente della riscossione al pagamento delle spese processuali. Ma il contribuente ritiene non adeguate tali spese e propone gravame con appello depositato nel novembre 2012.
Le considerazioni
I passaggi per l’analisi della sentenza in punto spese sono i seguenti:
In caso di parte totalmente vittoriosa. In primo luogo, in caso di esistenza di un tariffario:
a) Vedere se la richiesta alle spese processuali è stata fatta da parte vittoriosa: se non l’ha chiesta, il giudice non può liquidarla d’ufficio (tranne i casi di nomina di CTU, eccetera), ed il giudice correrebbe il rischio di “extrapetizione”;
b) Laddove l’abbia richiesta, e tale ammontare rientra tra il minimo ed il massimo, verificare se il giudice non sia andato oltre l’ammontare massimo richiesto: in tal caso, il giudice correrebbe il rischio di “ultrapetizione” positiva nei confronti di parte soccombente, e “ultrapetizione” negativa nei confronti di parte vittoriosa.
In secondo luogo, in caso di inesistenza di un tariffario, valgono le stesse osservazioni precedenti di cui alla lettera sub a), mentre, per la risposta sub parte b), ci deve essere un minimum di motivazione.
In caso di parte parzialmente vittoriosa (o soccombente). Valgono le stesse osservazioni precedenti, fermo restando il fatto che il giudice deve motivare se non compensa le spese, in misura parziale (od addirittura totale). Trattasi di una questione da esaminare preliminarmente.
Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, sentenza 595/6/19