Controlli e liti

Da verificare le spiegazioni sui movimenti del conto

di Laura Ambrosi

Negli accertamenti bancari il giudice deve verificare se le giustificazioni e i relativi elementi indiziari forniti dal contribuente siano idonei a contrastare la presunzione applicata dall’Ufficio. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazionecon la sentenza 7259 depositata ieri.

La vicenda. L’agenzia delle Entrateemetteva un avviso di accertamento con il quale, in esito ad indagini finanziarie sui conti correnti personali di un contribuente, rettificava il reddito dichiarato.

In particolare, erano recuperati a tassazione i versamenti bancari per i quali secondo l’amministrazione non era stata fornita un’adeguata giustificazione. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che in primo grado annullava il provvedimento. L’ufficio proponeva appello che veniva accolto dalla Ctr.

Il contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando una omessa motivazione poiché non si comprendeva l’iter logico seguito dal giudice.

La Suprema Corte, ritenendo fondata l’eccezione, ha fornito un’interessante interpretazione sulle presunzioni in tema di indagini bancarie. È stato ribadito che per simili accertamenti la prova della pretesa è rappresentata dai dati risultanti dai conti correnti verificati e si determina un’inversione dell’onere probatorio in capo al contribuente. Egli, a tal fine, deve dimostrare con giustificazione analitica e non generica, per ogni movimento bancario che non sia riferibile ad operazioni imponibili. In assenza, gli accrediti e gli addebiti sono rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito.

Nella specie, il contribuente aveva giustificato i versamenti sul proprio conto personale, affermando che la provvista derivava da prelevamenti eseguiti sul conto dell’azienda dai quali però venivano trattenute somme per spese ordinarie connesse alle ordinarie esigenze familiari e personali. Si trattava così di una sorta di giroconti. La Ctr si era limitata, invece, ad affermare che i versamenti “non trovavano riscontro”, non motivando le ragioni di tale conclusione.

I giudici di legittimità hanno chiarito che era onere del collegio verificare innanzitutto che le somme versate sui c/c personali fossero significative di un reddito non dichiarato. Inoltre, per confermare quanto sostenuto dal contribuente, occorreva riscontrare che i prelevamenti del conto aziendale fossero superiori ai versamenti sul conto corrente privato. La Suprema Corte ha così affermato che l’onere della prova liberatoria per il contribuente va commisurato alla natura e alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall’Amministrazione.

La decisione pare discostarsi dai rigidi precedenti in tema di accertamenti bancari. Tra i problemi più frequenti si riscontra, infatti, la difficoltà di giustificare i movimenti di un c/c privato, atteso che normalmente non sono conservate le pezze giustificative delle spese di vita quotidiane.

Alla luce di questa interpretazione parrebbe che il contribuente, fermo restando l’onere di giustificare ogni singolo movimento, potrebbe anche fornire indizi supportati da buon senso, quali nella specie la non coincidenza tra quanto prelevato sul conto aziendale e poi versato sul conto personale.

Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 7259 del 22 marzo 2017

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