Dai debiti alle svalutazioni il minirestyling in bilancio
Prime modifiche ufficiali al set di principi contabili definiti dall’Oic a fine 2016. Lo scorso 29 dicembre, l’Organismo di contabilità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la versione definitiva degli emendamenti ad alcuni dei principi contabili che le società italiane non Ias-adopter hanno applicato, per la prima volta, nel bilancio approvato nel corso del 2017 (relativo all’esercizio 2016). Non si tratta di uno stravolgimenti, ma di un intervento di manutenzione, per chiarire o limare alcuni contenuti che, in sede di prima applicazione, avevano originato qualche perplessità.
Tutte le modifiche ora approvate in via definitiva si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2017; ciò significa che le società devono velocemente interiorizzarne i contenuti ed, eventualmente, modificare il piano dei conti per gestire le novità. Ad esempio per le rettifiche ai ricavi.
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Alcune modifiche (si veda il grafico a fianco) vanno applicate retroattivamente, ai sensi del documento Oic 29, ossia, ove vi fosse una incidenza contabile, rettificando il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso e, ai soli fini comparativi, procedendo alla rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il cambiamento. Non è un caso che gli emendamenti di maggior impatto possano essere rilevati (sempre ai sensi del documento Oic 29) in via prospettica, vale a dire solo ad eventi ed operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile, continuando a riflettere in bilancio eventi ed operazioni pregresse in conformità al precedente principio.
La comprensione delle recenti modifiche è agevolata sia dal fatto che l’Oic ha visualizzato nel testo degli emendamenti le parti assenti (o abrogate) nel precedente principio, sia dalla messa a disposizione sul sito dei testi dell’intero principio in forma già aggiornata.
Debiti
L’intervento forse più rilevante è quello riguardante il principio contabile Oic 19 (Debiti), dove sono stati inseriti nuovi paragrafi (ed un’appendice, parte integrante del principio) riguardanti in particolare la ristrutturazione del debito, evento precedentemente trattato dal documento Oic 6, emanato nel 2011 ed ora esplicitamente abrogato. La parte più interessante di questa modifica (oltre al diverso comportamento da tenere a seconda che il debito sia o meno rilevato originariamente al costo ammortizzato) riguarda la contabilizzazione degli utili derivanti dall’operazione e dei relativi (spesso assai rilevanti) oneri di transazione.
Costo ammortizzato
Una riscrittura che ha interessato diversi principi contabili riguarda l’applicazione del metodo del costo ammortizzato, che, in base alle nuove definizioni, scatta (anche) quando il pagamento è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni similari o equiparabili, e non più se esso è differito rispetto alle “normali” condizioni di mercato. Inoltre, viene esplicitato che al valore così determinato devono essere aggiunti gli oneri accessori.
Svalutazioni
Un dubbio che in questi anni era stato spesso oggetto di quesiti tra gli addetti ai lavori riguardava la corretta contabilizzazione della svalutazione durevole operata a seguito della presa d’atto che il valore precedentemente rivalutato – sulla base non di parametri prestabiliti ma di una perizia - era divenuto eccedente rispetto al valore recuperabile. Una superficiale lettura dei testi precedenti poteva lasciar intendere che la contropartita contabile di tale svalutazione non fosse il conto economico ma il patrimonio netto, e precisamente la riserva creata in sede di rivalutazione. Tesi sconfessata dalla modifica ora approvata, che indica il conto economico come sede naturale dell’effetto della svalutazione, se non disposto diversamente dalla legge.
Ricavi
Altra perplessità piuttosto frequente riguardava la rettifica ai ricavi non di competenza, laddove non derivanti da errori ma da normali operazioni di gestione, come in caso di resi o rettifiche di fatturazione. Viene chiarito che la collocazione di queste voci è sempre a riduzione dei ricavi di periodo, scartando così l’ipotesi alternativa che suggeriva l’iscrizione tra i costi.
Bilanci abbreviati
Per una migliore comprensibilità dei bilanci redatti in forma abbreviata si dispone la separata indicazione, nell’ambito dei crediti, delle imposte anticipate, attesa la peculiarità della posta che, peraltro, non ha natura contabile di credito.
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